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1.Le piccole società cooperative

 

1.1 La piccola società cooperativa

La definitiva istituzione della piccola società cooperativa è avvenuta con l’emanazione della legge 7 agosto 1997 n.266, art. 21.

Questa legge prevede la possibilità di costituire una società cooperativa quale forma semplificata di società cooperativa con un numero di soci minimo pari a 3 e un massimo pari a 8.

La piccola società cooperativa unisce gli aspetti caratteristici della società di persone, (basso numero di soci, basse spese di costituzione e modalità amministrative molto snelle) con quelli della società di capitali (responsabilità limitata), con quello della società cooperativa (scopo mutualistico). 

1.2 Requisiti di mutualità

La denominazione sociale in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa ".

L'indicazione di piccola società cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. La mutualità prevista dallo statuto e dall'atto costitutivo comporta necessariamente l'iscrizione al registro prefettizio per poter usufruire di tutti i benefici previsti in materia di cooperazione (fiscali e previdenziali, ecc.).

Lo statuto deve prevedere espressamente che, nel caso di scioglimento della piccola società cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a scopi di pubblica utilità. 

1.3 Le norme applicabili alla piccola società cooperativa

Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative, tale capo normativo rinvia in gran parte alle norme che regolano le società per azioni fatte salve le seguenti diverse condizioni :

¨ è previsto un numero minimo di soci pari a 3 e massimo pari a 8

¨ non è previsto il versamento dei 3/10 del capitale sociale alla Banca d’Italia.

¨ la ragione sociale deve comprendere l’indicazione di piccola società cooperativa.

1.4 L’atto costitutivo

L'atto costitutivo contiene il contratto sociale e individua le clausole particolari per un corretto rapporto con i soci; esso deve indicare: 

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza,

l'attività e il codice fiscale (C.F.) di ogni singolo socio.

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie o filiali.

L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo ove è iscritta la società.

Infine l'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata sia alla Camera di Commercio competente per il luogo in cui si trova la sede secondaria, sia alla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede sociale entro il termine massimo di quindici giorni;

3) l'oggetto sociale deve indicare chiaramente quale sia l'oggetto che la società vuole

perseguire, e con quali mezzi intende adoperarsi per il raggiungimento dello stesso;

4)      la responsabilità limitata dei soci e la composizione del capitale sociale;

5)      le categorie ed i corrispondenti requisiti individuali dei soci, le condizioni per l’eventuale recesso e per la loro esclusione;

6) la quota minima di capitale sottoscritte da ciascun socio, le modalità di per l’esecuzione dei versamenti e l’eventuale conferimento dei beni in natura;

7) gli organi sociali, le loro funzioni e poteri;

8)i requisiti mutualistici e l’obbligatorietà del loro rispetto ed attuazione;

9) le modalità di formazione del patrimonio e della destinazione degli utili, la percentuale massima di ripartizione e la destinazione che deve essere data agli utili residui;

10)    la durata della società e le modalità della sua liquidazione.

Il tre per cento degli utili deve essere devoluto ai fondi mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione nonché agli stessi deve essere devoluto il patrimonio residuo in sede di liquidazione.

Nell’atto costitutivo devono essere indicati le spese necessarie per la costituzione posto a carico della società con l’indicazione del loro importo anche se approssimativo.

Tale indicazione deriva dal recepimento della 2a direttiva comunitaria in materia di società ed è tesa a far conoscere ai terzi, anche se in via approssimativa, la consistenza iniziale del capitale reale della società, a prescindere quindi da quelli che sono i minimi indicati dalla legge.

Il giudice dell’omologazione deve accertare che la piccola cooperativa, con il suo patrimonio iniziale sia autonomamente in grado di sostenere le prime spese.

Nelle piccole società cooperative tale problematiche assume ancor più rilevanza, tenuto conto dei valori estremamente bassi del capitale sociale mimino che deve essere sottoscritto obbligatoriamente da ogni socio.

1.5 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società nel Registro delle Imprese

A cura del notaio che lo ha redatto l'atto costitutivo, deve essere poi depositato entro trenta giorni dalla sua stipulazione presso l'Ufficio del registro delle imprese esistente presso le Camere di Commercio, per l’omologazione e l’iscrizione.

L’individuazione del tribunale competente per l’omologazione degli atti costitutivi delle società è quello che vede esistente nella sua giurisdizione anche il registro imprese.

A seguito della omologazione e successiva iscrizione la piccola società cooperativa acquisisce personalità giuridica.

L’iscrizione facoltativa al registro prefettizio consente di sfruttare le opportunità delle leggi in materia di agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie.

Tale registro si articola nelle seguenti sezioni :

1)      cooperative di consumo (dal quale però le piccole cooperative sono escluse per via del loro numero, salvo la deroga che verrà trattata in seguito)

2)      cooperative di produzione e lavoro

3)      cooperative agricole

4)      cooperative edilizie

5)      cooperative di trasporto

6)      cooperative della pesca

7)      cooperative di attività mista

8)      cooperative sociali

9)      società di mutuo soccorso ed enti mutualistico

Non essendoci una particolare sezione per le piccole società cooperative esse verranno iscritte nelle sezioni esistenti.

Non potrebbero essere iscritte nel registro prefettizio le piccole società cooperative di consumo in quanto la limitata dimensione preclude il raggiungimento del numero minimo ammesso per l’iscrizione, pari a 50, tuttavia il Ministero del lavoro e previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, potrebbe autorizzarne l’iscrizione.

Se il numero dei soci, successivamente all’iscrizione nel registro prefettizio, scende al di sotto dei limiti prescritti dalla legge (3) e non viene reintegrato nel termine di un anno, la piccola società cooperativa è cancellata dal registro stesso.

ITER BUROCRATICO ESEMPLIFICATIVO PER L’ISCRIZIONE DI UNA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA

 

cosa

chi

dove

quando

annotazioni

costituzione società

notaio

studio notarile

 

 

deposito atto costitutivo

notaio

registro impresse presso la CCIAA

entro 30 giorni dalla costituzione

deposito per omologazione ed iscrizione

 

dichiarazione di inizio attività

piccole società cooperative

ufficio IVA competente e CCIAA compilazione modello S5

 

entro 30 giorni

da inizio attività

 

deposito atto costitutivo

piccole società cooperative

Ufficio imposte dirette

 

entro 90 giorni

 

iscrizione registro prefettizio della provincia in cui ha sede la società

rappresentante legale della società

Registro prefettizio

 

 

 

1.6 Il socio nella piccola società cooperativa

Possono essere soci solo persone fisiche.

Il numero dei soci non può essere inferiore a tre, né superiore a otto

La piccola società cooperativa esclude dalla propria base sociale le persone giuridiche sia pubbliche che private, deve essere precisato però che tra i possibili soci possono essere ricompresi gli imprenditori individuali, che svolgano una attività che non risulti in concorrenza con quella della piccola cooperativa.

1.7 L’ammissione del socio

Al fine dell’ammissibilità di un socio nella piccola società cooperativa lo statuto deve specificare i requisiti individuali richiesti per essere ammessi precludendo la possibilità di ammissione di soggetti che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla società.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare oltre l'importo della quota o dell'azione una somma da

determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio speciale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Anche la piccola società cooperativa prevede l’ammissibilità dei soci sovventori (solo nel caso di persone fisiche) che risultano  non tanto come  finanziatori esterni, ma come soci a tutti gli effetti.

La legge non individua alcun limite per l’emissione delle quote o delle azioni nominative dei soci sovventori e non pone alcun limite all’ammontare della partecipazione del singolo socio sovventore.

L’unico limite è costituito dalla ridotta capacità di voto attribuita  al singolo socio sovventore che non può essere superiore a cinque, mentre il totale complessivo non deve in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il tetto di un terzo è stato previsto per evitare che la cooperativa snaturi la propria specificità ammettendo soci sovventori in maggioranza rispetto ai soci cooperatori.

1.8 Il recesso del socio

Il rapporto sociale si scioglie per recesso, esclusione e decesso del socio.

La comunicazione del recesso deve essere trasmessa a mezzo di lettera raccomandata alla società ed ha effetto, in genere, con la chiusura dell’esercizio. 

1.9 Esclusione del socio

L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre il caso in cui non esegua in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, può aver luogo nei seguenti casi:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto

sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad

una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società;i una cosa se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società; 

b) per la dichiarazione di fallimento del socio;

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, cioè il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società. 

c) in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio, con le motivazioni dell'esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione, proporre opposizione davanti al Tribunale. Questo può sospendere

l'esecuzione della deliberazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

1.10 Morte del socio

In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni del paragrafo seguente, lo stesso dicasi per i soci sovventori e di partecipazione.

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso.

1.11 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

1.12 Il capitale sociale

Sottoscrizione del capitale

Nelle piccole società cooperative il capitale sociale è ripartito in azioni.

Nell'atto costitutivo deve essere quindi specificato che la piccola società cooperativa è a responsabilità limitata e che il capitale è ripartito in azioni, specificando il valore nominale di queste. 

1.13 I conferimenti

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro, altrimenti nell'atto costitutivo deve essere indicato il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura.

Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il capitale sociale si definisce sulla base del progetto e delle finalità della cooperativa.

Un capitale iniziale adeguato è necessario per avere credibilità con le banche e con i "clienti", per coprire i costi di avvio della cooperativa, per impegnare seriamente i soci rispetto alla cooperativa.

La quota sociale è l'unico "capitale di rischio", ovvero i soci rispondono solo per il capitale sottoscritto. 

Il possesso dell'azione attribuisce al possessore il diritto a partecipare all'assemblea dei soci, con voto nelle deliberazioni della stessa, ad esercitare un controllo sulla gestione, ed infine alla attribuzione degli utili ed alla quota di liquidazione.

La sottoscrizione delle azioni obbliga per contro il possessore a concorrere al pagamento delle obbligazioni e dei debiti sociali.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. 

1.14 Nullità della società

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancanza dell'atto costitutivo;

2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;

3) inosservanza delle disposizioni relative al controllo preventivo;

4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto;

5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;

6) incapacità di tutti i soci fondatori;

7) mancanza della pluralità dei fondatori.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.

 

 

INDICE

1.Le piccole società cooperative

2. Come funziona la cooperativa : gli organi sociali

3. La responsabilità e le funzioni degli amministratori

4. I libri sociali e contabili

5. L’eventuale modificazione della piccola società cooperativa

 

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