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5. L’eventuale modificazione della piccola società cooperativa

 

La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa. Le forme più comuni di piccole società cooperative Le piccole società cooperative che per la maggior parte si costituiscono sono:

Piccola cooperativa agricola - Una caratteristica della cooperazione in agricoltura è quella di dare vita a società con caratteristiche sociali e gestionali diverse, in funzione dei diversi connotati dei soci e degli scopi imprenditoriali. In agricoltura è possibile individuare una cooperazione di produzione di beni ed una cooperazione di servizio ai soci ed una cooperazione mista che unisce le prime due tipologie di società. Le piccole società cooperative di produzione agricola sono quelle società che gestiscono direttamente la coltivazione del terreno con il lavoro dei propri soci e provvedono successivamente alla commercializzazione dei prodotti ottenuti. Le piccole società cooperative di servizio sono quelle società costituite fra produttori agricoli al fine di integrare l’attività della loro impresa con quei particolari servizi, che, in caso contrario, nessun agricoltore socio potrebbe realizzare singolarmente se non con costi di gran lunga più rilevanti.

Piccola Cooperativa edilizia - Nella cooperazione di abitazione la piccola società cooperativa rappresenta una incognita, in quanto è assai difficile che possa verificarsi un fine mutualistico così ridotto.Un ostacolo è poi rappresentato dalla legge 59/92 di riforma delle società cooperative di abitazione che prevede con il suo articolo 13 l’istituzione di un albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi in cui possono ottenere l’iscrizione le società cooperative costituite da un numero di soci non inferiore a 18, e di loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale. Debbono inoltre essere costituite con il conferimento da parte di ogni socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a Lire 500.000.Si può vedere come il numero minimo fissato per l’iscrizione precluda alle piccole società cooperative l’accesso alla contribuzione pubblica, ostacolando così anche la loro diffusione. 

Piccola Cooperativa di produzione e lavoro - I soci di questa cooperativa sono glioperai che gestiscono la propria forza-lavoro organizzando essi stessi le loro attività.Lo scopo statutario principale è, infatti, quello di ricercare e garantire l’occupazione dei propri soci alle migliori condizioni di mercato.La prestazione di lavoro si presenta quindi come adempimento al contratto sociale che la cooperativa si prefigge. Si individua, la figura del socio lavoratore diversa da quella del lavoratore subordinato, con la conseguenza che non si applica alla attività svolta dal socio dipendente nessuna delle previsioni normative che regolano l’attività di lavoro subordinato. Non si applicano le norme sul collocamento, bensì l’avviamento al lavoro del socio si determina con la stessa ammissione nella piccola società cooperativa. Queste società sono sviluppate specialmente tra gli artigiani e i lavoratori manuali.

Piccola Cooperativa di servizi – Anch’essa iscritta nella Sezione Produzione e Lavoro è quella società di lavoro, che avendo la proprietà o la disponibilità dei mezzi della produzione, impiega la capacità lavorativa dei soci per fornire a soggetti terzi un particolare servizio. L’elemento differenziante che qualifica questa tipologia di cooperativa di servizi è la disponibilità, dei mezzi di produzione. Esempi di tali società cooperative di servizi sono quelle di trasporto, facchinaggio, di pulizia, di informazione e giornalistiche, ristorazione, servizi amministrativi e tecnici in genere.

Piccola Cooperativa della pesca - Lo scopo esclusivo di queste società è di garantire l’occupazione dei soci attraverso l’esercizio della pesca, con imbarcazioni proprie o dei singoli soci, sia in acque interne che marine, nonché anche attraverso lo svolgimento di attività inerenti o accessorie alla pesca.Si ricorda inoltre che le piccole società cooperative esercenti la pesca marittima sono regolamentate dalla legge 13 marzo 1958, n.250, che prevede particolare regime previdenziale a favore dei pescatori soci iscritti negli appositi registri della gente di mare.

Piccola Cooperativa trasporti conto terzi - Lo scopo di queste piccole società cooperative è quello di procurare occasione di lavoro ai propri soci , operatori di attività di trasporto. L’elemento che differenzia tale tipologia da quella di prestazione di servizi a terzi, come cooperazione di lavoro, è la proprietà dei mezzi di trasporto che è dei soci.

Piccole società cooperative miste - Piccole società cooperative appartenenti a settori diversi, costituite singolarmente, che per motivi di convenienza preferiscono adottare la forma dell'associazione. Una cooperativa mista potrebbe ad esempio essere quella fra agricoltori e pescatori. 

Piccole società cooperative di mutuo soccorso - Queste società sono regolate dalla L. 3818 del 15/4/1886 e si propongono di assicurare ai soci un sussidio in caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, di venire in aiuto ai familiari dei soci defunti, ecc.

Piccole società cooperative sociali - Le piccole società cooperative sociali perseguono finalità sociali e di promozione umana, da realizzare attraverso le gestione dei servizi socio sanitari, educativi e di attività produttive, nelle quali permettere l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. Come per le cooperative ordinarie vale la distinzione tra cooperative di tipo A e B come segue :a) svolgimento di attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi non finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate  b) svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’ inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Per lo svolgimento di tali attività è prevista la possibilità di utilizzo di soci volontari, che, in numero non superiore a quello della metà dei soci, prestano gratuitamente la loro attività all’interno della struttura cooperativistica. I soci volontari non percepiscono retribuzioni per l’attività svolta, ma godono di una piena tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

La vigilanza

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.

Come le cooperative ordinarie così, anche per le piccole società cooperative le ispezioni ordinarie hanno luogo ogni anno per quelle società che abbiano un fatturato superiore a trenta miliardi, per le cooperative sociali iscritte in prefettura e per le cooperative di abitazione iscritte all’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie.

Per le piccole società cooperative di minore entità economico-patrimoniale e per quelle di abitazione non iscritte al citato albo, l’ispezione ordinaria ha cadenza biennale. Le ispezioni straordinarie hanno invece luogo ogni volta se ne presenti la necessità.

 Le ispezioni ordinarie sono eseguite dai revisori incaricati dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative riconosciute con decreto del Ministro del lavoro.

La vigilanza delle associazioni nazionali riconosciute è limitata alle piccole società cooperative ad esse aderenti, le ispezioni alle piccole società non aderenti ad alcuna associazione vengono svolte direttamente dagli uffici periferici del Ministero del lavoro. Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare quanto segue :

1. l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche

2. la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura

3. il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell’ente

4. l’esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall’ente

5. la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività.

Le eventuali irregolarità riscontrate nell’attività di ispezione possono prevedere dalla diffida alla regolarizzazione entro un termine ben definito delle non conformità, la cancellazione dal registro prefettizio, venendo meno uno dei presupposti per poter godere dei benefici fiscali fino allo scioglimento per quelle società che non sono più in grado di perseguire gli scopi statutari ed istituzionali, ciò può avvenire anche per mancato deposito per due esercizi consecutivi del bilancio.

Il contributo dovuto dalle piccole società cooperative per lo svolgimento delle ispezioni

 Le piccole società cooperative sono soggette al pagamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie e a sanzioni in caso di mancato pagamento

 L’importo  di tale tributo viene aggiornato e fissato dal Ministro del lavoro all’inizio di ogni biennio ispettivo, l’importo varia in relazione al numero dei soci, all’ammontare del capitale versato e al fatturato.

 

INDICE

1.Le piccole società cooperative

2. Come funziona la cooperativa : gli organi sociali

3. La responsabilità e le funzioni degli amministratori

4. I libri sociali e contabili

5. L’eventuale modificazione della piccola società cooperativa

 

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