Le normative e primi consigli utili per avviare un’attività di noleggio auto e furgoni, con particolare attenzione all’esercizio dell’attività di autonoleggio veicoli senza conducente.
L’esercizio dell’attività di autonoleggio veicoli senza conducente consiste nell’affidamento a terzi di qualsiasi genere e tipo di veicoli: questo esercizio, però, è disciplinato dal DPR 481 del 19.12.2001, ovvero dal regolamento “per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l´esercizio dell´attività di noleggio di veicoli senza conducente” pubblicato nella G.U. n.37 del 13.2.2002.
Inoltre, esso è sottoposto a denuncia di inizio attività: essa va presentata, ai sensi dell´ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio si vuole creare la sede legale dell´impresa.
Chi può richiedere l’inizio attività?
I requisiti indispensabili per presentare denuncia di inizio attività di noleggio veicoli senza conducente sono rappresentati, in primis, dalla disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento di tale attività e, chiaramente, anche dal possesso dei veicoli che verranno utilizzati all’interno dell’esercizio.
I veicoli da noleggiare devono essere, infatti, di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell’attività.
La rimessa – ovvero il luogo di ubicazione dei veicoli utilizzati per questa attività – può trovarsi al chiuso o all’aperto: nel primo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d’uso; nel secondo caso, invece, lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni urbanistiche.
La domanda, ovvero la denuncia di inizio attività produttiva, D.I.A.P., va presentata al Comune, e va redatta su uno specifico modello DIA da richiedere al Comune stesso, unitamente ad alcuni documenti fondamentali:
– Planimetria dei locali scala 1:100 con indicazioni delle aree adibite a rimessa;
– Dichiarazione di accettazione – tramite autocertificazione o atto di notorietà – del rappresentante (se nominato)con i requisiti soggettivi e antimafia, ovvero di non aver riportato condanne di cui all’art.11, del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.06.1931 n. 733);
– Dichiarazione dei requisiti morali del rappresentante (se nominato) e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni (Antimafia) ;
– Elenco dei veicoli che saranno adibiti allo svolgimento dell’attività (tipo, marca, targa e telaio) e dichiarazione che questi veicoli saranno immatricolati per tale uso ;
– Copia della visura camerale.
Tra i requisiti fondamentali vi è anche la dichiarazione di registrazione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
La denuncia ed i documenti ad essa relativi potranno essere presentati dall’interessato, munito di documento d’identità, di codice fiscale e/o partita IVA, o anche da altra persona purché si trovi in possesso del modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato, e di una fotocopia del documento di identità di quest’ultimo.
l Comune trasmette entro 5 giorni, copia della denuncia di inizio dell´attività al Prefetto, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può decidere anche di sospendere o vietare l´esercizio dell´attività nei casi previsti dall´art. 11, comma 2, del Regio Decreto 18/6/1931 n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza ed eventualmente anche successivamente a tale termine, qualora sopravvengano in futuro esigenze di pubblica sicurezza.
L’ufficio competente, il SUAP – ovvero lo Sportello unico impresa e commercio – ha il diritto di richiedere eventuale documentazione integrativa ed entro 60 giorni dalla data di presentazione della D.I.A., in caso di riscontri negativi, potrà procedere al divieto di prosecuzione dell’attività.