Aprire una parafarmacia


Cos’è una parafarmacia: primi passi da compiere per aprire un’attività parafarmaceutica

Prima di indicare, a grandi linee, quali possano essere i passi da compiere per avviare un’attività di parafarmacia, è giusto spiegare a tutti gli effetti di cosa si tratta, con l’intenzione, soprattutto, di sfatare alcuni miti: per “parafarmacia” si intende un esercizio commerciale di vicinato che tratta articoli “parafarmaceutici”, che può essere creata e messa a punto anche da persone non laureate in Farmacia, purché al suo interno vi lavori un Farmacista, ovvero una persona competente ed esperta nel settore.
L’esercizio commerciale di vicinato fa parte di quella lista di esercizi commerciali che viene definita in base alla sua metratura: esso è infatti il locale dove viene svolta l’attività di commercio avente una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, laddove per superficie di vendita si intende, chiaramente, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, escludendo quindi quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Uno dei requisiti fondamentali per chi intende aprire un esercizio di vicinato, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società, consiste nel non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza – questo lo sostiene in particolare la cosiddetta “legge antimafia” – o indagato per altri reati individuati nelle norme di legge.
Inoltre, il locale adibito ad esercizio di vendita deve rispondere ai requisiti di conformità, ma anche al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d’uso, ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d’igiene.
Per aprire un esercizio di vicinato, quindi in questo caso “aprire una parafarmacia“, occorre presentare la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.) ovvero un’ autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) prima dell’inizio dell’attività o della modifica significativa o sospensione o ripresa oppure cessazione di un esercizio di vicinato.  Proprio perché  si tratta a tutti gli effetti di comuni esercizi commerciali, occorre presentare questa domanda al comune se si è in possesso dei requisiti per esercitare il commercio ai sensi del decreto legislativo 114/98, mentre, nel caso in cui si vogliano anche vendere prodotti alimentari, si ritiene necessario il possesso dei requisiti anche per trattare gli alimenti e bevande – come prodotti erboristici alimentari o integratori.
Questo ultimo requisito può esser dimostrato in diversi modi:
– Con la frequentazione di almeno due anni ad un corso di formazione professionale (ed esito positivo relativo alla frequenza) adibito al commercio di alimenti e bevande;
– Con l’esercizio di attività di vendita alimentare come dipendente qualificato per almeno due anni.
I documenti da presentare unitamente alla D.I.A.P. sono i seguenti:
– Fotocopia  di un valido documento di identità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono le dichiarazioni;
– Fotocopia di valido permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella comunicazione;
– Documento comprovante il possesso di uno dei requisiti professionali (per il settore alimentare);
– Planimetria in scala dei locali dalla quale si possa rilevare la superficie di vendita e altro dell’esercizio di vicinato.
Per quanto riguarda i tempi di risposta, se si tratta di esercizi non alimentari,  l’attività può avere inizio dopo 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salvo diversa comunicazione.
Per esercizi alimentari misti o generi alimentari “generici” (per esempio lo scatolame, i prodotti confezionati, frutta, verdura, ecc.)è possibile avviare l’esercizio al ricevimento del nulla osta igienico sanitario (ovvero dopo circa 40 giorni); per generi alimentari “particolari” (carne, pesce, surgelati, alimenti per animali, più presidi sanitari-antiparassitari, concimi, ecc. e prodotti per l’agricoltura e la zootecnia) è possibile aprire l’esercizio all’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria (ovvero dopo circa 60 giorni).
Una volta ottenuti i permessi, è necessario comunicare al Ministero della Salute, Aifa, all’Ordine professionale e alla Regione, nei rispettivi settori di competenza, l’intenzione di operare in conformità a quanto previsto dalla legge, ed una volta ottenuti i dati dalla Camera del Commercio ed il numero di Autorizzazione comunale, si può provvedere ad inoltrare la domanda di richiesta dei farmaci ai distributori intermedi.

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