3. La responsabilità e le funzioni degli amministratori
3.1 L’amministratore unico
Le vigenti disposizioni di legge non vietano alle società cooperative di avere un amministratore unico. Gli amministratori possono essere nominati soltanto tra i soci.
La carica può durare fino a tre anni.
Se nel corso della durata del mandato dovesse venire a mancare l’amministratore unico, questo dovrà essere rieletto dall’assemblea.
I compensi agli amministratori per la loro attività devono essere stabiliti dall’assemblea dei soci.
L’amministratore unico o il consiglio di amministrazione hanno il compito di amministrare la società secondo quanto dettato dallo statuto e deliberato dall’assemblea. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
Sono funzioni dell’amministratore unico o del consiglio di amministrazione, la redazione del bilancio e la relazione sulla gestione nella quale andranno evidenziati i criteri seguiti per il raggiungimento degli scopi sociali in conformità con la natura mutualistica della piccola società cooperativa nonché la convocazione delle assemblee.
Oltre a tali obblighi imposti dalla legge, l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione provvederanno a tutti gli atti necessari per l’ordinaria amministrazione e gestione della piccola società cooperativa.
Quando invece l’amministrazione è esercitata dall’assemblea dei soci l’approvazione delle deliberazioni avviene con i criteri e le maggioranze previste per l’assemblea dei soci, in particolare la presentazione del bilancio sarà contemporanea alla sua approvazione. L’amministrazione delle piccole società cooperative deve essere affidata necessariamente ad un socio.
La revoca dell’incarico di amministratore è decisa con deliberazione assembleare ed è valida se i voti favorevoli rappresentano un quinto del numero dei soci.
3.2 Il presidente della cooperativa
L’assemblea nomina un legale rappresentante individuabile nella figura del presidente. A tale soggetto non compete una particolare capacità di gestione e, fatta salva l’ipotesi di specifiche deleghe, a lui non spetterà alcun particolare potere.
Il presidente provvede a rappresentare la cooperativa all’esterno di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del presidente, la società dovrà individuare un nuovo delegato.
Per quanto attiene alla responsabilità tributaria una funzione particolare compete al presidente che, pur essendo un legale rappresentante, è individuato pur sempre come soggetto qualificato alla Amministrazione tributaria.
3.3 Il collegio sindacale
Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale è superiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell’atto costitutivo, nonché se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo patrimoniale
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Ammettendo che si determinino le condizioni per la nomina del collegio sindacale, la piccola società cooperativa, nei 15 giorni successivi alla nomina deve provvedere alla iscrizione dei nominativi dei sindaci presso il Registro Imprese.
La durata della nomina è di tre anni.
3.4 La responsabilità dei sindaci
La legge individua i doveri dei sindaci attribuendo agli stessi il dovere di controllo sull’amministrazione della società sulla corretta tenuta della contabilità e sull’osservanza della legge.
INDICE
1.Le piccole società cooperative
2. Come funziona la cooperativa : gli organi sociali
3. La responsabilità e le funzioni degli amministratori
4. I libri sociali e contabili
5. L’eventuale modificazione della piccola società cooperativa
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