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Diritto societario Svizzero
Per conoscere le leggi vigenti in Svizzera, è necessario conoscere la Costituzione elvetica che è stata emanata nel 1874 e rivista nel 1999.
Il diritto societario è nato dallo sviluppo delle imprese e delle società commerciali.
Le prime norme relative al diritto societario risalgono agli inizi del 1800 e furono promulgate dai cantoni. Nel corso degli anni ogni cantone ha elaborato sue norme particolari che hanno determinato delle spiccate differenze: in alcuni era obbligatorio che lo Stato desse l’autorizzazione per formare una società, mentre in altre non si seguiva questa norma.
Le barriere doganali fra i cantoni sono state abolite già dal 1848 ma bisogna aspettare al 1874 perché la Costituzione dia la possibilità alla Conferenza elvetica di unificare il diritto societario. Si inizia allora ad aggiornarlo e a trasformarlo in una legge federale. Nel 1881 nasce il codice federali delle obbligazioni.
Questo codice ha reso il diritto molto più snello e ha imposto che non fosse più necessario richiedere l’autorizzazione dello Stato per fondare una società. La sua struttura è moderna e favorisce la regolamentazione dei loro rapporti fra soci.
Nel 1936, si è deciso di modificare ad aggiornare la normativa che ovviamente è molto più precisa ed articolata rispetto a quella del passato. Le novità riguardano il concetto di società a garanzia limitata di tipo capitalista. Nel 1991 invece, si è modificato la legislazione relativa alle società anonime che sono state modificate per favorire la loro trasparenza.
Per conoscere il diritto societario elvetico è necessario consultare il codice delle obbligazioni che è strettamente legato al codice napoleonico.
Il codice delle obbligazioni è una raccolta di doveri e diritti relativi alla gestione di un’impresa; questo codice prevede che le società possono essere società di persone o società di capitali.
Quelle di persone possono essere: ditta individuale o società in nome collettivo. Le società di persone prevede che i soci siano i responsabili per gli impegni assunti dall’azienda. In genere vengono costituiti per attività di piccole e medie dimensioni.
La ditta individuale è costituita da un unico azionista che si occupa di gestire tutti gli aspetti dell’impresa.
Se gli incassi lordi annuali sono superiori a 100 000 CHF, bisogna richiedere l’iscrizione presso il registro di commercio.
La società in nome collettivo è composta da più di un azionista e i soci sono responsabili in solido e illimitatamente della gestione dell’impresa, quindi rispondono anche con il loro patrimonio personale. Per questo tipo di società è necessario richiedere l’iscrizione presso il registro di commercio.
I soci delle società in nome collettivo devono essere per legge esclusivamente persone fisiche.
Le società di capitali prevedono che i soci non siano responsabili della gestione dell’impresa.
Le società di capitali sono: società anonima, società a garanzia limitata e società in accomandita per azioni.
Per una società anonima è obbligatorio avere un capitale azionario minimo pari a 100 000 CHF; le azioni possono essere sia nominative che al portatore.
Questo tipo di società può essere formata da più persone fisiche e giuridiche ma anche da società commerciali. La legge impone che debba essere iscritta presso il registro di commercio della città dove è stata eletta la sede. E’ importante ricordare che la società anonima ha bisogno di essere rappresentata da una persone che abbia il suo domicilio sul territorio Svizzero.
La società a garanzia limitata è nota come Sagl e prevede che i soci abbiano un peso decisivo nella sua gestione. Il capitale necessario è di 20 000 CHF e ogni socio ha una quota minima obbligatoria di 100 CHF. Questa società non prevede il diritto all’anonimato. L’assemblea dei soci è un organo fondamentale per una Sagl, infatti si occupa di approvare il bilancio, emana gli statuti e può nominare i membri dell’ufficio revisioni. Per la Sagl è necessario che minimo uno dei membri che fanno parte della rappresentanza sia domiciliato in Svizzera.
E’ possibile avviare una succursale della propria impresa, sul territorio elvetico. Il responsabile è obbligato, in base alle leggi, ad eleggere il suo domicilio in Svizzera. Gli organi dell’impresa sono gli stessi che sono obbligatori per una società estera; per quanto riguarda le responsabilità, la casa madre straniera è corresponsabile. Per avviare una succursale bisogna iscriversi al registro di commercio; il capitale di costituzione è invece, libero.
Vedi anche:
Aprire un’impresa in svizzera
Forme giuridiche e tipi di società svizzere
Società anonima in Svizzera
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