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5. IL TRASPORTO E LA DOGANA

 

Il trasporto è un fattore critico per l’impresa che vende la merce all’estero. Esso infatti non è solo il modo di trasferire la merce dalla sede di produzione italiana ai clienti stranieri ma la scelta del tipo di trasporto da utilizzare influisce anche sull’imballaggio, sullo stoccaggio, sull’assicurazione e, pertanto, sul prezzo di vendita.

Per questo motivo, il trasporto è un’altra clausola contrattuale.

Al fine di trasportare le merci all’estero, l’impresa deve rivolgersi a specifici vettori (che con il contratto di trasporto si obbligano a trasferire la merce) e a spedizionieri (che ha il compito di negoziare e stipulare contratti che hanno come scopo il trasferimento fisico delle merci).

Si ricorda, inoltre, che è sempre necessario stipulare assicurazioni sulla merce da trasportare poiché i vettori non sempre sono responsabili di perdite o danni subiti.

Ecco i tipi di trasporto utilizzabili:

a) trasporto marittimo

● Vantaggio: è il mezzo più usato e più economico per le consegne intercontinentali.

● Svantaggio: sistema di prezzi di nolo complicato che rende difficile la valutazione del prezzo di vendita da applicare. È inoltre necessario considerare che spesso, soprattutto per le navi di ridotte dimensioni, sono necessarie rotture di carico (trasbordi da una nave all’altra nelle tappe del viaggio) che richiedono imballaggi solidi e che è comunque necessario trasportare la merce dallo stabilimento di produzione al porto d’imbarco

● Tipo di documento: polizza di carico (bill of lading)

b) trasporto ferroviario

● Vantaggio: molto rapido, possibilità di combinare il trasporto su rotaia con il trasporto su strada e disponibilità di tipo di vagoni specializzati, come i vagoni refrigerati o a porte scorrevoli, regolare, veloce disbrigo delle pratiche doganali (i regolamenti doganali affidano alle compagnie ferroviarie le verifiche doganali di esportazione)

● Svantaggio: prezzo non sempre definibile anticipatamente, specialmente nel caso di utilizzo di vagoni specializzati.

● Tipo di documento: lettera di vettura

c) trasporto aereo

● Vantaggio: celere, chiarezza sulle tariffe (in quanto stabilite dalla IATA, l’associazione per il trasporto aereo), fittissima rete di collegamenti nazionali ed internazionali, riduce i rischi per merci fragili o di valore

● Svantaggio: costoso

● Tipo di documento: lettera di vettura aerea (AWB: Air Way Bill)

d) trasporto stradale

● Vantaggio: flessibilità, assenza di rotture di carico, rapidità

● Svantaggio:

● Tipo di documento: lettera di vettura. Nel caso di trasporto intermodale combinato, la Camera di Commercio Internazionale ha messo a punto un solo documento valido per l'intero itinerario denominato TC.

Un altro tipo di documento indispensabile è il Carnet TIR: esso è un documento di garanzia rilasciato dalla CCIAA che permette di far transitare le merci attraverso stati terzi senza sottostare a controlli doganali o al pagamento di tasse di entrata o uscita, oltre quelle effettuate alle dogane di partenza e di destinazione.

Esiste, inoltre, il Carnet-ATA (acronimo delle espressioni francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission"), che è un documento doganale internazionale che consente l'introduzione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre ecc. (contemplate dai tre allegati alla Convenzione Doganale di Bruxelles), nonché dei campioni commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra) e di materiali professionali, senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l'ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.

In Italia, l'emissione e la gestione dei Carnets ATA viene effettuata dalle singole Camere di Commercio, per conto dell'Unioncamere Italiana. Tuttavia, il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere in ciascun Paese l'esportazione o l'importazione temporanea o il transito delle merci ammissibili a mezzo del Carnet, secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti previsti per tale genere di operazioni. Il vantaggio derivante dall'utilizzo del Carnet-ATA è principalmente la semplificazione della procedura di temporanea importazione o esportazione con esonero dal pagamento dei diritti doganali per le merci da introdurre temporaneamente nel Paese in cui si importa o in cui si transita.

Un aspetto molto elementare delle relazioni commerciali internazionali spesso dimenticato nei contratti è costituito dai termini commerciali internazionali quali F.O.B. (Free on Board= Franco a bordo), F.A.S [1]. (free along side ship= Franco sottobordo), C.I.F. [2] (cost, insurance, freight= costo, assicurazione, nolo), Ex Factory (Franco Fabbrica). 

Questi termini non solo determinano l’attribuzione del rischio di perdita nei confronti della merce dall’esportatore all’acquirente, ma anche della spese di trasporto e di assicurazione. La mancata inclusione di questi elementi come parte delle condizioni del contratto e’ una svista imperdonabile.

Pertanto, dovrebbe essere ovvio che gli obblighi addizionali imposti al venditore/trasportatore dai termini commerciali internazionali faranno variare il prezzo di vendita. L’esportatore italiano dovrebbe stare inoltre molto attento a capire i suoi obblighi in presenza di tali termini commerciali.

 

[1] In un contratto di vendita F.A.S., i venditori devono fornire la merce in conformita’ con il contratto (assieme ad ogni documento necessario come, per esempio, un certificato di qualita’) e consegnare le merci sottobordo al vettore nel luogo scelto dall’acquirente e notificare il compratore della consegna (insieme ad ogni altro documento necessario), tutto a proprie spese. Dopo la consegna sottobordo al vettore, il rischio di perdita (inclusi la distruzione della merce o il ritardo della nave) viene trasferito all’acquirente che dovra’ pagare un’assicurazione, se ne desidera una, qualsiasi licenza di esportazione, il certificato d’origine e ogni altro documento di transito.  Il contratto F.O.B.  e’ diverso, poiche il venditore deve effettivamente collocare la merce a bordo del vettore prima che decada la responsabilita’ per la perdita.  Il venditore deve ottenere la licenza per l’esportazione , come non avviene in un contratto F.A.S., ma gli altri obblighi per l’acquirente rimangono uguali.

[2] In un contratto C.I.F., il venditore deve pagare le spese di trasporto per spedire la merce alla destinazione stabilita ma la responsabilita’ per la perdita o il danneggiamento, nonche’ il rischio di aumenti del costo, passano al compratore nel momento in cui l a merce e’ caricata a bordo della nave. La licenza di esportazione, la polizza di carico netta, le spese d’imballaggio sono a carico del venditore. In un contratto C.I.F. il venditore deve anche provvedere all’assicurazione per la perdita o il danneggiamento della merce durante il transito e pagare I relativi premi. La copertura assicurativa sara’ minima in un contratto C.I.F. e dovrebbe essere discussa tra venditore e acquirente.

 

INDICE

PREMESSA

1. FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

2. LE PROCEDURE

3. LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE E LE FORME DI DISTRIBUZIONE

4. FORME DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE

5. IL TRASPORTO E LA DOGANA

6. ALTRI PROBLEMI DI NATURA LEGALE

7.FINANZIAMENTI

8. PER SAPERNE DI PIU’…

 

 

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