La società in accomandita semplice è una società di persone che, secondo il diritto italiano, può occuparsi anche di attività commerciali. In questo tipo di società, si ha una responsabilità limitata e i soci accomandanti non partecipano alla vita sociale ed amministrativa. Se il socio accomandante non rispetta questa regola può anche essere escluso dalla società.
I soci accomandatari, invece rispondono in solido ed in modo illimitato. Per creare un’impresa, è necessario creare una società di persone come una società semplice, indicata con la sigla SS, una società in accomandita semplice, indicata con la sigla SAS, e la società a nome collettivo SNC.
La società in accomandita semplice è indicata quando non tutti i soci sono interessati a prendere parte alla vita sociale dell’impresa; infatti in alcuni casi i soci preferiscono non accollarsi i problemi relativi all’amministrazione dell’impresa. Se si desidera dividere gli utili la società in accomandita semplice è la soluzione più adatta. In questa società si distinguono i soci accomandatari e accomandanti. I soci accomandanti non si occupano della vita sociale dell’impresa ma dividono soltanto gli utili; invece per ciò che concerne i debiti, ne rispondono in base alla quota che è stata versata al momento in cui è stato stilato l’atto costitutivo. I soci accomandatari, sono coloro i quali svolgono attivamente la vita sociale dell’impresa.
Per costituire una società in accomandita semplice, è necessario un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata. La società in accomandita semplice si costituisce con un atto costitutivo che deve contenere alcuni dati fondamentali.
E’ obbligatorio indicare sia per i soci accomandatari che per quelli accomandanti il nome, il cognome, la cittadinanza e la ragione sociale. Inoltre, deve contenere il nome dei soci che hanno l’incarico di rappresentare la società e che l’amministrano, l’oggetto sociale, la sede principale e le eventuali sedi secondarie della società stessa. L’atto costitutivo deve anche indicare il nome dei soci accomandanti e di quelli accomandatari, le prestazioni che i soci d’opera devono svolgere e i conferimenti di tutti i soci; inoltre deve essere riportato il modo in cui gli utili vengono suddivisi fra tutti i soci.
In una società in accomandita semplice, la nomina e la revoca degli amministratori avviene con l’approvazione dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale che è stato sottoscritto.
Entro trenta giorni è d’obbligo depositare all’ufficio del registro delle imprese di competenza, l’atto costitutivo della società in accomandita con le sottoscrizioni autenticate dei soci; se invece si è stipulato un atto pubblico è sufficiente depositare una copia dello stesso. In caso di atto il pubblico, il deposito deve anche essere effettuato dal notaio. Quando gli amministratori non provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni, a depositare l’atto costitutivo possono essere diffidati dai soci oppure uno dei soci può depositarlo, a spese della società.
Per aprire una società in accomandita semplice bisogna considerare alcune spese come quella notarile, l’iscrizione di tutti i soci all’Inps e le spese per la gestione del conto in banca. Inoltre, è opportuno considerare i costi del commercialista e quelli relativi alla richiesta di un fido bancario.
I creditori, possono effettuare le loro rimostranze rivalendosi sul patrimonio personale dei soci accomandatari ma anche sul capitale sociale.
Se la società accumula dei debiti, questi sono garantiti, in maniera illimitata, dal patrimonio dei soci accomandatari. E’ vero che la società in accomandita semplice permette che il rischio sia a carico soltanto di chi gestisce la società; per evitare problemi, è bene che i soci non mettano il loro nome nella denominazione sociale e che non si occupino della gestione della società, neanche in maniera verbale.
La società in accomandita semplice può essere gestita con la contabilità ordinaria o semplificata; quella semplificata permette che si possano verificare i ricavi e i costi e la loro incidenza sugli utili. Invece la contabilità ordinaria permette che tutti i soci possano verificare la gestione dell’impresa, controllando anche la situazione patrimoniale.
La società in accomandita semplificata consente che non sia obbligatorio depositare il bilancio quindi nessuno fuori dall’impresa può conoscere quale sia la situazione finanziaria della SAS. Inoltre, con questo tipo di società, gli utili possono essere versati ai soci senza dover aspettare il bilancio. E’ bene ricordare che per la SAS, è obbligatorio avere una posizione Inps se l’impresa s occupa di attività commerciali o artigianali.
Vedi anche:
Aprire impresa individuale
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