La società a nome collettivo, indicata con la sigla S.n.c. è una forma giuridica che rientra nella tipologia delle società di persone; nella S.n.c., i soci rispondono dei debiti della società in maniera illimitata. Inoltre, i soci rispondono in solido, cioè sono loro a pagare, col patrimonio personale, per gli eventuali debiti contratti. I creditori, hanno la possibilità di riscuotere il loro credito da qualsiasi socio; i creditori, per legge, devono prima provare a rifarsi sul patrimonio della società e poi, in un secondo momento su quello personale dei soci. Bisogna sottolineare che se un socio ha un debito personale, i creditori non possono ottenere soddisfazione chiedendo la liquidazione del conferimento; questo può accadere soltanto se la società fallisce. La S.n.c. è una forma giuridica alla quale si ricorre quando si desidera avviare un’attività con la presenza di altri soci.
La società a nome collettivo, in genere viene scelta per attività medio piccole che svolgono attività di tipo commerciale o no; per creare una S.n.c., è necessario un atto pubblico oppure una scrittura provata che sia però validata da un notaio. Dopo la stipula dell’atto pubblico, gli amministratori o il notaio devono provvedere all’iscrizione della società presso il registro delle imprese.
L’atto costitutivo, deve contenere alcuni dati come la ragione sociale, la generalità dei soci, la sede della società, l’oggetto sociale, i conferimenti di tutti i soci e il loro valore, la ripartizione degli utili, la quota di partecipazione dei soci e la durata della società. Per legge, la ragione sociale deve essere lecita e ben determinata. I conferimenti possono essere in denaro, in crediti o in servizi; sono alla base del capitale sociale e sono la garanzia per gli eventuali creditori. Alcuni beni, quelli conferiti in godimento, sono particolari perché la proprietà resta del socio ma ne gode la società a nome collettivo. Se il socio decide di conferire dei servizi, questo presta il proprio lavoro e può essere anche definito socio d’opera. In linea di massima, gli utili vengono considerati in relazione all’ammontare dei conferimenti, soltanto qualora non sia stato annotato il valore di questi, allora sono uguali per tutti i soci. Per i soci che conferiscono la propria opera, il valore può essere indicato nell’atto costitutivo. In alternativa, è il giudice che stabilisce il valore.
Nell’atto costitutivo si può riportare il nome dei soci che gestiscono l’amministrazione, in caso contrario è un compito che devono svolgere tutti i soci, in maniera disgiunta; nello stesso atto costitutivo devono essere riportati i nomi degli amministratori che si occupano della rappresentanza della società. Se la società a nome collettivo, possiede anche delle sedi secondarie, è necessario che l’atto costitutivo sia depositata anche presso il registro delle imprese competente per le altre sedi.
La società a nome collettivo, nella ragione sociale deve riportare il nome di uno o più soci.
Per legge, nessuno dei soci può intraprendere un’attività concorrenziale, né può diventare socio di un’altra società che si occupi dello stesso campo. Per poter rientrare in una di queste condizioni, è necessario ricevere l’autorizzazione di tutti i soci.
La società a nome collettivo può essere sciolta soltanto se sussistono alcune condizioni; è necessario ottenere l’assenso di tutti i soci oppure è stato raggiunto l’oggetto sociale. In alternativa, questo è diventato non più raggiungibile, inoltre, si può sciogliere per decorrenza dei termini, in seguito ad un provvedimento emanato dall’autorità giudiziaria oppure per altri motivi specificati nell’atto costitutivo.
La società a nome collettivo, deve compiere alcuni adempimenti come la richiesta dell’apertura di una partita IVA, l’apertura di una posizione Inps e Inail .
La società a nome collettivo, si differenzia dalla società in accomandita semplice, perché in quest’ultima i soci accomandatari rispondono dei debiti sociali mentre quelli accomandanti non né rispondono. Invece, come abbiamo detto, nella S.n.c., tutti i soci rispondono in solido dei debiti della società.
Vedi anche:
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