La Figura Del Procacciatore


In una situazione economica dove il problema più importante è “vendere” e non certamente produrre, va ad assumere sempre maggiore rilevanza la mediazione commerciale cui le aziende ricorrono per potenziare le proprie reti di vendita nel tentativo di mantenere le quote di mercato acquisite e se possibile di espanderle.
In tale contesto esperienza insegna che è necessario apportare alcuni chiarimenti in particolare sulla figura del procacciatore di affari e sulla “sfera” nella quale lo stesso può correttamente ope­rare senza venirsi a configurare come un vero e proprio agente o rappresentante.
Naturalmente il primo suggerimento è quello di non ricorrere allo stesso semplicemente per eludere vigenti normative inerenti la mancata iscri­zione al ruolo (senza la quale l’agente o il rappresentante non può ope­rare), la previdenza obbligatoria (contributi Enasarco), nonché la contrattualistica in genere (per esempio preavviso, FIRR, indennità suppletiva di clientela, ecc.).
Il secondo suggerimento è quello di non credere che sia sufficiente usare la denominazione “procacciatore di affari” per essere eventualmente in regola.
Infatti il procacciatore d’ affari si configurerà tale non solo per “definizione”, bensì sulla base del contenuto e delle mansioni svolte (quindi andranno ad assumere effettiva rilevanza i requisiti e gli elementi dell’attività svolta nonché quelli del mandato conferito dalla ditta stessa.
Quale terzo consiglio, questo di carattere più che altro di “opportunità”, va tenuto conto che il ricorso improprio al procacciatore di affari può creare tutta una serie di problematiche in campo prettamente commerciale in quanto lo stesso non ha obbligo del rispetto della fedeltà e in genere neanche di quello della zona.
Detto in altre parole pur essendo egli di parte in quanto riceve l’incarico solamente da una delle due, non è tenuto alla fedeltà (tipica questa degli agenti/rappresentanti) e conseguentemente potrà fare il suo interesse facendo affari anche con altre aziende anche se concorrenti nel vero senso della parola. Perdipiù è un rapporto “atipico” perché non regolamentato né dal Codice Civile, né dagli Accordi Economici Collettivi, nazionali o settoriali. Altro interrogativo è se il procacciatore possa avere regolare lettera di incarico, disporre di campionario, utilizzare il listino prezzi, avere una zona predeterminata.
In genere tutto questo dovrebbe essere tendenzialmente possibile, per contro il procacciatore non potrà avere un vero e proprio “contratto”, non potrà disporre del copia commissione e tantomeno consegnare merci al cliente, perché in tali ipotesi è più che fondato, il rischio di configurarsi quale agente / rappresentante a tutti gli effetti, con tutta una serie di riflessi contributivi e sanzionatori.
In evidenza infine che per la sua natura il procacciatore di affari non ha potere di rappresentanza, ossia non può con­cludere contratti in nome e per conto della mandante, fermo l’eventuale possibile incarico conferito di volta in volta, ossia per quella specifica occasione.
Poiché non è preventivamente tenuto al riconoscimento della zona (e questo potrebbe creare conflitti di vendite “dirette”) converrà sempre individuarla per iscritto e tenerne conto ai fini di possibili negativi riflessi con altri agenti e rappresentanti.

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