Ecco un esempio concreto di mandato di agenzia commerciale:
MANDATO DI AGENZIA COMMERCIALE
tra
La DITTA____________ con sede in _____________________________(di seguito indicato come MANDANTE)
e
Il Signor/ la Signora/ Ditta________ con sede in ____________________(di seguito indicato come AGENTE)
1) Oggetto del mandato
Il MANDANTE conferisce all’AGENTE, con effetto dal ________________ l’incarico di promozione delle vendite del proprio prodotto ______________ _________________________(prodotti contrattuali).
Il mandato viene conferito per il seguente territorio:_________________________________________.
E’ fatto salvo il diritto del MANDANTE di modificare il territorio, anche di restringerlo, se a suo insindacabile giudizio ciò dovesse rendersi necessario nell’interesse di un’efficiente promozione delle vendite.
2) Compiti dell’AGENTE
L’AGENTE ha il compito di procurare contratti di vendita per il MANDANTE. Egli è tenuto alla diligenza del buon commerciante.
L’AGENTE non è autorizzato all’incasso di pagamenti dei clienti, né a rappresentare legalmente il MANDANTE. La sua attività si limita alla sola mediazione di contratti di compravendita. Eventuali deroghe abbisognano, per la loro valida stipulazione, dell’accettazione da parte del MANDANTE in forma scritta, ivi compresa anche la concessione di sconti.
L’AGENTE è tenuto a trasmettere al MANDANTE senza indugio ogni ordine ricevuto. Seguendo le istruzioni ricevute da quest’ultimo, è tenuto ad informarlo periodicamente con rapporti scritti circa la propria attività, circa l’andamento del mercato in generale, nonché circa le particolari situazioni di singoli clienti ed offerenti.
L’AGENTE dovrà attivarsi, con la diligenza del buon commerciante, affinché il giro d’affari del MANDANTE all’inizio del rapporto venga non solo mantenuto ma, in quanto possibile, aumentato. Gli eventuali accordi tra il MANDANTE e l’AGENTE sui minimi di vendita da raggiungere rivestono per quest’ultimo la qualità di direttive vincolanti.
3) Servizio ai clienti / Svolgimento contrattuale
L’AGENTE dovrà premurarsi affinché gli ordini vengano conferiti solo su moduli messi a disposizione dal MANDANTE e, in quanto possibile, firmati dagli stessi clienti. L’AGENTE è innanzitutto tenuto a verificare che gli ordini dei clienti siano conferiti esclusivamente previa accettazione della clausola del riservato dominio semplice e prolungato.
L’AGENTE dovrà attivarsi affinché sugli ordini siano annotate tutte le informazioni necessarie per identificare in maniera univoca il cliente, quali innanzitutto l’indirizzo preciso, la forma giuridica, nonché il nome completo del titolare o del rappresentante legale. L’AGENTE dovrà inoltre fornire al MANDANTE, con nota separata, le informazioni essenziali per la valutazione della serietà e solvibilità del cliente.
L’AGENTE dovrà visitare a regolare scadenza tutti i clienti che hanno la loro sede nel suo territorio.
Il MANDANTE ha facoltà di fissare quantitativi minimi di vendita che l’AGENTE deve garantire annualmente.
4) Concorrenza, altre rappresentanze
L’AGENTE non potrà prestare la propria attività per concorrenti del MANDANTE, né partecipare o sostenere in altra forma una ditta concorrente del MANDANTE, se non previa autorizzazione da parte di quest’ultimo, conferitagli in forma scritta. La nozione di “concorrente” va intesa in senso largo.
L’AGENTE dichiara di non aver in atto, al momento della conclusione del presente contratto, mandati di agenzia commerciale a favore di concorrenti del MANDANTE. Eventuali mandati già esistenti o accettati dal MANDANTE sono elencati in allegato al presente contratto.
All’AGENTE è fatto obbligo di informare immediatamente il MANDANTE circa la stipulazione di altri mandati di agenzia commerciale. Il MANDANTE ha la facoltà di opporvisi qualora da ciò possa derivare pregiudizio alla distribuzione dei propri prodotti.
5) Obblighi del MANDANTE
Il MANDANTE fornirà all’AGENTE collaborazione nella sua attività di mediazione. Gli comunicherà innanzitutto in tempo utile eventuali modifiche dei prezzi e dei prodotti. Il MANDANTE metterà a disposizione dell’AGENTE senza corrispettivo ed in quantità sufficiente eventuale materiale pubblicitario necessario per la promozione dei prodotti.
6) Provvigioni
L’AGENTE ha diritto alla provvigione solo per i contratti che siano stati stipulati dal MANDANTE durante il corso del presente contratto con clienti aventi la loro sede nel territorio e che siano stati correttamente adempiuti dal cliente. Il calcolo della provvigione avviene esclusivamente in base al valore di fatturazione delle forniture regolarmente pagate. Con la provvigione viene compensata tutta l’attività dell’AGENTE, (ivi comprese anche le spese dallo stesso avute per la propria attività).
Per i clienti di cui alla lista allegata, il MANDANTE si riserva di concludere direttamente i contratti di vendita. All’AGENTE pertanto non spetterà provvigione alcuna.
Vendite di campioni ed a scopo pubblicitario non danno diritto alla provvigione.
La provvigione è dovuta ai seguenti tassi:
a)________ __________ ____________ __________ ________
b)________ __________ ____________ __________ ________
7) Sorgere del diritto alla provvigione, calcolo, esigibilità, anticipi
Il diritto alla provvigione nasce quando ed in quanto il cliente abbia effettuato il pagamento dovuto al MANDANTE.
Riduzioni del prezzo pattuito, bonifici e sconti concessi dal MANDANTE sono vincolanti per l’AGENTE . Il MANDANTE è obbligato al recupero giudiziale di crediti solo in presenza di sufficienti prospettive di successo.
Al più tardi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, il MANDANTE effettuerà l’estratto conto dei diritti di provvigione maturati a favore dell’AGENTE nel trimestre precedente. La provvigione diventerà esigibile alla presentazione della fattura dell’AGENTE al MANDANTE.
All’AGENTE non spetta alcuna provvigione nel caso in cui il MANDANTE non accetti le proposte d’ordine trasmesse dall’AGENTE.
8) Durata del contratto
Il presente contratto è concluso a tempo indeterminato.
Ogni parte potrà disdettarlo con un termine di preavviso di ____________ o nei termini più lunghi eventualmente previsti dalla legge.
E’ fatto salvo il diritto di risolvere il contratto per giusta causa con effetto immediato. Verrà considerata “giusta causa”, tra l’altro, la presenza di una delle seguenti situazioni, e cioè: a) qualora l’AGENTE, per due periodi di seguito, non raggiunga i minimi di vendita stabiliti; b) qualora l’AGENTE violi il divieto di concorrenza di cui al precedente § 4; c) qualora l’AGENTE, per un periodo superiore ai due mesi, fosse impedito all’esercizio della sua attività, indipendentemente dal motivo dell’impedimento.
La disdetta abbisogna, per la sua validità, della forma scritta.
9) Forma scritta / Validità parziale
Il presente contratto nova e sostituisce ogni precedente trattativa, accordo e contratto. Non esistono altri patti al di fuori di questa scrittura. Ogni modificazione od integrazione abbisogna per la sua validità della forma scritta.
L’eventuale invalidità di una o più clausole del presente contratto non importa la invalidità delle rimanenti disposizioni contrattuali. Un’eventuale clausola invalida verrà sostituita dalle parti con la disposizione valida che raggiungerà in quanto possibile le finalità perseguite con la prima.
Il presente contratto non è cedibile in tutto o in parte se non previo accordo scritto tra la parti.
10) Diritto applicabile / Foro convenzionale
Per quanto non viene regolato nelle disposizioni che precedono, il contratto è soggetto alle disposizioni della legge italiana e alle disposizioni contenute negli accordi economici collettivi per il settore artigiano.
Tutte le controversie che potranno nascere dal presente contratto verranno decise esclusivamente dalle autorità giudiziali competenti per la sede del MANDANTE.
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Il MANDANTE
____________________
l’AGENTE
_____________, il ___________
TALE MODULO E’ STATO PUBBLICATO PER FINI ESCLUSIVAMENTE DIMOSTRATIVI.