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LE SOCIETA’ DI CAPITALI

 

Le società di capitali sono forme più complesse di organizzazione, in cui si perdono alcuni elementi “umani” e più consistenti diventano quelli patrimoniali/finanziari.

Tali società acquisiscono personalità giuridica, per cui diventano soggetti di diritto che operano attraverso gli amministratori.

Caratteristiche salienti delle Società a responsabilità limitata (Art. 2472)

1.I soci rispondono, per le obbligazioni sociali, limitatamente al capitale versato in Società.

2.E’ possibile che siano costituite con un unico socio.

3.Il capitale minimo per la loro costituzione è di venti milioni.

4.Si costituiscono per atto pubblico.

5.Possono essere amministrate anche da non soci.

6.Hanno l’obbligo del deposito del bilancio e della tenuta della contabilità ordinaria.

6.Il fallimento della società non comporta il fallimento dei soci.

Caratteristiche salienti delle Società per Azioni (Art. 2325)

Anche per le S.p.A., come per le S.R.L., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le S.p.A. sono la forma più complessa di struttura giuridica nel nostro ordinamento, ma il funzionamento delle stesse è molto simile a quello delle Società a responsabilità limitata. Le differenze sostanziali rispetto alle S.R.L. sono:

1.Il capitale sociale minimo è di duecento milioni di lire, ed è suddiviso in “Azioni”, ossia titoli rappresentativi di parte del capitale, e quindi della proprietà, di una società. Il trasferimento delle azioni è più libero rispetto al trasferimento delle “quote” di capitale di una S.R.L..

2.Tali società hanno l’obbligo del “Collegio Sindacale”, ossia di un organo di controllo esterno.

Le Società in accomandita per azioni

Tali Società sono strutturate similmente alle S.A.S., e quindi hanno sia le caratteristiche delle Società di persone, sia quelle delle Società di capitali.

Gli Amministratori possono essere solo i soci responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Il capitale minimo è di duecento milioni ed è suddiviso in azioni.

Anche queste società hanno l’obbligo del collegio sindacale.

Sia le Società in accomandita per azioni che le società in accomandita semplice coniugano le esigenze del socio finanziatore e quelle del socio amministratore.

Le Società  Cooperative

Le società cooperative si distinguono dalle altre tipologie societarie soprattutto perché hanno un ulteriore scopo mutualistico, che ne caratterizza la vita e l’organizzazione.

Si può affermare che tali società uniscono fra loro aspetti caratteristici delle società di persone (basso numero di soci, bassi costi di costituzione e di gestione e modalità di amministrazione molto snelle), con quelli delle società di capitali (responsabilità limitata), con in aggiunta un elemento caratterizzante che è, appunto, lo scopo mutualistico.

Altra caratteristica particolare delle società cooperative è il particolare trattamento fiscale di favore, dovuto allo scopo mutualistico delle stesse.

 

Indice:

Copertina

Lavoro Autonomo o Attività d'Impresa??

Chi è l' Imprenditore

Principali differenze tra professionisti e imprenditori

Attività d' impresa in forma associata

Attività commerciali

Società di Persone

Società di capitali

Contratto di associazione in partecipazione

 

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