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Società di Persone

 

LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

Art. 2291 – Nella Società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Caratteristiche salienti delle S.N.C.

1. I soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni contratte dalla Società.

2. La costituzione della società può avvenire sia per atto pubblico che per scrittura privata autenticata.

3. L’Amministrazione della Società può avvenire congiuntamente con gli altri soci o disgiuntamente.

4. Nella ragione sociale deve apparire almeno il nome di uno dei soci Amministratori.

5. Non esiste un capitale minimo obbligatorio, stante la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci verso le obbligazioni sociali.

6. Possono essere assoggettate a forme amministrative/contabili semplificate e non hanno l’obbligo della formulazione e del deposito del bilancio.

7. Il fallimento della Società comporto il fallimento di tutti i soci della società stessa.

8. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Art. 2313 – Nella Società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Tale struttura giuridica racchiude in se elementi delle società personali, ed elementi delle società di capitali. Esistono, infatti, due categorie di soci, gli accomandatari, che sono i soli a poter amministrare la società, che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, e gli accomandanti, che rivestono la qualifica di soci finanziatori, e che rispondono limitatamente alla quota di capitale versata, per le obbligazioni sociali.

Caratteristiche salienti delle S.A.S.

1.L’Amministrazione è demandata solo ai soci accomandatari.

2.I soci finanziatori non possono occuparsi di nessun affare della società, ne possono effettuare nessuna azione di gestione, pena acquisire la responsabilità illimitata e solidale per gli affari sociali.

3.La ragione sociale deve essere accompagnata dal nome di almeno uno dei soci accomandatari.

4.Tutte le altre caratteristiche sono simili a quelle delle S.N.C..

 

Indice:

Copertina

Lavoro Autonomo o Attività d'Impresa??

Chi è l' Imprenditore

Principali differenze tra professionisti e imprenditori

Attività d' impresa in forma associata

Attività commerciali

Società di Persone

Società di capitali

Contratto di associazione in partecipazione

 

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