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2. Le forme giuridiche

 

L'attività può essere esercitata in forma individuale o collettiva.

Le varie possibilità sono le seguenti:

a) impresa individuale da soli, con il coniuge, con i familiari.

b) società di persone  s.n.c., s.a.s, s.s.  

c) società di capitali     s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., s.r.l. unipersonali.

d) cooperative a responsabilità limitata o illimitata

Vediamo ora le varie forme giuridiche più in dettaglio:

1) Impresa individuale    fa capo ad un solo titolare, l'imprenditore, che promuove l'attività e ne è l'unico responsabile. In questa forma il rischio d'impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell'imprenditore.

  • Impresa familiare è l'impresa individuale gestita con parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado. I familiari non sono né soci né dipendenti dell'imprenditore, ma "collaboratori", e hanno diritto al mantenimento ed alla partecipazione agli utili in rapporto al lavoro prestato (al titolare spetta almeno il 51% dell'utile). E' l'imprenditore, con il suo patrimonio, che fa fronte alle obbligazioni verso i terzi.

  • Impresa coniugale Sotto l'aspetto giuridico è considerata come un'impresa individuale, mentre sotto l'aspetto fiscale può essere equiparata ad un'impresa collettiva.

b) Società di persone    non hanno personalità giuridica, ed i soci hanno di norma una responsabilità "illimitata e solidale" di fronte ad eventuali rovesci societari.

  • Società semplice (S.s.): sua caratteristica distintiva è che non può esercitare attività di impresa commerciale. Si costituisce con scrittura privata e non viene registrata in Tribunale. Viene usata per: attività agricole, attività professionali in forma associata (è vietato ai professionisti iscritti all'albo di esercitare utilizzando la forma di società commerciale) e per attività di gestione di patrimoni immobiliari.

  • Società in nome collettivo (S.n.c.): nozione e caratteristica fondamentale è che i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni della società.

  • Società in accomandita semplice (S.a.s.): i soci vengono distinti in accomandanti (responsabili limitatamente alla quota conferita e non hanno poteri di amministratori) e accomandatari (responsabili illimitatamente e solidalmente, con poteri di gestione e rappresentanza).

c) Società di capitali      hanno personalità giuridica ed è quindi la società, e non il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi. 

  • Società per azioni (S.p.a.): è una "persona giuridica" che esercita una attività di impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci rappresentato da azioni. Si costituisce per atto pubblico, al quale si accompagna uno statuto che regola il funzionamento degli organi sociali. Ha un capitale sociale minimo di 200 milioni.

  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.): è soggetta di massima alla stessa disciplina delle S.p.a., con la differenza che le quote sociali non sono rappresentate da azioni. Ha un capitale sociale minimo di 20 milioni.

  • S.r.l. unipersonali: si differenzia dalle s.r.l. per la mancanza di pluralità di soci, per l’obbligo di sottoscrivere e versare il capitale sociale di Lit. 20 milioni al momento della costituzione e da maggiori adempimenti pubblicitari.

  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.):fonde le caratteristiche della S.a.s.(soci accomandatari amministratori e illimitatamente responsabili degli obblighi sociali) e della S.p.a. (le quote sono rappresentate da azioni, la disciplina per il funzionamento è analoga a quella delle S.p.a.).

d) Cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno scopo mutualistico, per questo si può definire come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato. I soci devono essere almeno nove, e il capitale sociale può essere costituito da azioni o da quote.

  • Coop. a responsabilità illimitata: per le obbligazioni sociali risponde anzitutto la società con il suo patrimonio ed in via sussidiaria (in caso di fallimento) i soci con il patrimonio personale.

  • Coop. a responsabilità limitata: responsabile dei debiti è solo la società

Entrambe le tipologie di cooperative sono dotate di personalità giuridica.

 

Indice

Premessa

1. Le domande chiave

1.2 In quale forma mi conviene mettermi in proprio e con quali procedure

2. Le forme giuridiche

3. Trasformazione e fusione

4. L'Artigianato

5. L'imprenditore

6. Adempimenti necessari per l'iter burocratico

7. Gli obblighi civilistici e fiscali

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