Ricerca personalizzata
 
       Il Commerciale.com
Idee Commerciali, Venditori, Marketing e Franchising
  Home
  Idee Commerciali
  Annunci
Annunci Commerciali gratuiti
  Franchising
  Forum
  Contatti
 
 
 
mENU'  
Figure Commerciali
» Agente di Commercio
» Agente Immobiliare
» Procacciatore d'affari
» Procuratore Sportivo
» Il Mediatore
» Incaricati alle vendite
» Notizie
  Impresa
  Avviare un Business
  Idee Commerciali
  Franchising
  Marketing
  Tecniche di Vendita
  Motivazione
  Moduli Pronti
Collabora con Noi
  Forum
  Siti Amici
Downloads
  Contatti
  Chi Siamo
  ::| altro
 
  ::| glossario
Dizionario  dei Termini Economici
 
  ::| meteo
 
  ::| altro
 
 
 

IVA PER CASSA

La norma riguarda gli agenti con provvigioni annue fino ad euro 200.000

 

Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto 26.3.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è entrata in vigore lo scorso 28 aprile 2009 la disciplina della cosiddetta "Iva per cassa" introdotta dal decreto legge 185/08. Ciò permette ora di poter optare per il "pagamento" dell'imposta al momento dell'effettivo incasso della fattura.

A chi si rivolge la norma?
Ammesse all'esigibilità differita sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, da parte di soggetti Iva che nell'anno solare precedente hanno realizzato - o, nel caso di inizio attività, prevedano di realizzare - un volume d'affari non superiore a 200mila euro. Quindi, la norma è rivolta a tutti gli agenti che emettono fatture di provvigioni alle proprie ditte mandanti oppure che effettuano anche commercio all'ingrosso di beni e prodotti (ciò intendendo che effettuano vendite ad altri soggetti passivi Iva e quindi non a privati) e che rientrano nel limite sopra indicato.
Nel caso tipico dell'agente, non si applica pertanto tale regime in caso di cessioni di beni a privati (esempio, cessione dell'autovettura).
Tale regime è conveniente qualora tra il momento dell'emissione della fattura e quello dell'incasso trascorra qualche mese. Nel caso contrario, invece, in cui tra l'emissione della fattura e l'incasso intercorra solamente qualche giorno nessun vantaggio concreto viene rilevato.

Come "differire" l'esigibilità dell'Iva?
La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del Dl 185/2008.
La mancata annotazione produrrà l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.
Nella fattura pertanto dovrà essere indicata (con qualsiasi modalità a libera scelta dell'agente) la seguente dicitura:
"trattasi di operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del Dl 185/2008"

Come funzionava fino ad ieri l'esigibilità dell'Iva?
Fino alle fatture emesse fino al 28.4.2009 l'Iva diventava esigibile (cioè doveva essere versata all'Erario) nel momento di emissione delle fatture stesse. Le note scadenze di versamento erano le seguenti:
- 16 maggio per le fatture emesse dal 1° gennaio al 31 marzo, indipendentemente dall'incasso della stessa,
- 16 agosto per le fatture emesse dal 1° aprile al 30 giugno, indipendentemente dall'incasso della stessa,
- 16 novembre per le fatture emesse dal 1° luglio al 30 settembre, indipendentemente dall'incasso della stessa,
- 16 marzo per le fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre, indipendentemente dall'incasso della stessa.

Quando diventa esigibile l'Iva da oggi in poi?
L'imposta diventa esigibile (e detraibile, di conseguenza, per l'acquirente o committente) all'atto del pagamento del corrispettivo. In caso di pagamento parziale, l'esigibilità si verifica pro-quota, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo.
Scatta in ogni caso l'obbligo di versamento dell'imposta, a prescindere dall'incasso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Eccezione alla regola, l'assoggettamento del cessionario o del committente a procedure esecutive o concorsuali.

Pertanto, le note scadenze di versamento sono le seguenti:
- 16 maggio per le fatture incassate dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 16 agosto per le fatture incassate dal 1° aprile al 30 giugno,
- 16 novembre per le fatture incassate dal 1° luglio al 30 settembre,
- 16 marzo per le fatture incassate dal 1° ottobre al 31 dicembre.

A quali adempimenti è tenuto il cedente o prestatore?
Il soggetto che effettua la prestazione è tenuto comunque ad adempiere agli obblighi prescritti dal decreto Iva (fatturazione e registrazione).
Per quanto riguarda la liquidazione periodica dell'imposta, l'operazione confluirà in quella relativa al mese o trimestre nel corso del quale l'Iva diviene esigibile (per il pagamento o il trascorrere dell'anno).

Cosa accade se nel corso dell'anno si supera il limite dei 200mila euro?
L'Iva relativa alle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200mila tornerà a essere trattata secondo le regole generali. Resta inteso che resteranno a esigibilità differita le operazioni ancora "in piedi", precedentemente effettuate.

La Tua opinione è importante!! Partecipa al Forum

 
::| Annunci pubblicitari