Ricerca personalizzata
 
       Il Commerciale.com
Idee Commerciali, Venditori, Marketing e Franchising
  Home
  Idee Commerciali
  Annunci
Annunci Commerciali gratuiti
  Franchising
  Forum
  Contatti
 
 
 
mENU'  
Figure Commerciali
» Agente di Commercio
» Agente Immobiliare
» Procacciatore d'affari
» Procuratore Sportivo
» Il Mediatore
» Incaricati alle vendite
» Notizie
  Impresa
  Avviare un Business
  Idee Commerciali
  Professioni
  Investire all'Estero
  Franchising
  Marketing
  Tecniche di Vendita
  Motivazione
  Moduli Pronti
Collabora con Noi
  Forum
  Siti Amici
Downloads
  Contatti
  Chi Siamo
  ::| altro
 
  ::| glossario
Dizionario  dei Termini Economici
 
  ::| meteo
 
  ::| altro
 
 
 

Il Divieto di Concorrenza e la Risoluzione del Rapporto

Esperienza insegna che sul divieto di concorrenza sussistono molteplici dubbi (spesso fonti di disguidi e contenzioso) e che lo stesso riguarda reciprocamente sia la casa mandante sia l'agente o rappresentante.
Per la normativa, il riferimento è al Codice Civile (art. 1743) e agli AEC settoriali, in base ai quali mentre la casa mandante non può avvalersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di più agenti o rappresentanti, gli stessi a loro volta non possono assumere l'incarico di trattare gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.
Su questo contesto generale va ad inserirsi lo specifico aspetto contrattuale che sulla base delle intese intercorse tra le parti, configura l'agente-rappresentante quale monomandatario (e quindi "in esclusiva"), oppure plurimandatario (che può intrattenere rapporti con più ditte mandanti).
Detto in altre parole per il monomandatario il divieto di concorrenza è assoluto (in quanto non può comunque intrattenere altri rapporti anche se con aziende non concorrenti ), mentre per il plurimandatario è in un certo senso "relativo" (potrà farlo con aziende che non siano concorrenti fra di loro ).
Secondo gli AEC gli estremi della concorrenza sono esclusi "quando l'incarico riguarda generi di prodotti che per foggia , destinazione e valore di uso siano diversi e infungibili fra di loro".
Il mancato rispetto del divieto di concorrenza di norma porta a configurare l'ipotesi della "giusta causa" della risoluzione del rapporto con tutti i riflessi e le conseguenze del caso (non riconoscimento del preavviso, dell'indennità suppletiva di clientela ecc.)
Mentre per il plurimandatario di fatto possono aversi problemi nell'individuazione certa dell'infrazione, per il monomandatario scatta con il solo fatto che abbia anche altre aziende e questo agli interessati spesso "ingenuamente" sfugge.
Nel contesto della materia un accenno va fatto anche al c.d. “patto di non concorrenza” che peraltro, se e quando presente, originerà riflessi solo successivamente alla risoluzione del rapporto in quanto l’interessato si impegna, di norma a fronte di un aggiuntivo riconoscimento economico, a non fare concorrenza alla casa mandante per un certo periodo e nell’ambito di specifiche condizioni.

Torna al Menù

La Tua opinione è importante!! Partecipa al Forum

 
::| Annunci pubblicitari