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Diritto di esclusiva

L’art. 1743 del codice civile regolamenta il diritto di esclusiva delle agenzie di commercio, tale articolo dispone che: “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività; né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
Il diritto di esclusiva è un elemento naturale del contratto, ma non essenziale, nel senso che potrebbe anche non essere concessa. Ma, qualora nel contratto stipulato non esistesse una clausola esplicitamente contraria a tale diritto, sia l’agente di commercio che la mandante dovranno ritenersi vincolati.
Il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia può essere relativo alla zona, alla clientela (in questo caso al contratto dovrà essere allegato un elenco clienti in esclusiva) o ad entrambe, e garantisce all’agente il diritto alle provvigioni per tutti gli affari conclusi nella zona o con tutti i clienti concessi in esclusiva, anche se tali affari non siano stati conclusi direttamente dall’agente. Infatti nella maggior parte dei casi, il diritto di esclusiva non vieta alla mandante di effettuare vendite dirette ai clienti, ma le provvigioni che derivano da tali affari dovranno essere comunque corrisposte all’agente.
Qualora vi fosse una violazione del diritto di esclusiva, la parte responsabile di tale violazione è obbligata a risarcire la controparte come previsto dal contratto d’agenzia.

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