Ricerca personalizzata
 
       Il Commerciale.com
Idee Commerciali, Venditori, Marketing e Franchising
  Home
  Idee Commerciali
  Annunci
Annunci Commerciali gratuiti
  Franchising
  Forum
  Contatti
 
 
 
mENU'  
Figure Commerciali
» Agente di Commercio
» Agente Immobiliare
» Procacciatore d'affari
» Procuratore Sportivo
» Il Mediatore
» Incaricati alle vendite
» Notizie
  Impresa
  Avviare un Business
  Idee Commerciali
  Professioni
  Investire all'Estero
  Franchising
  Marketing
  Tecniche di Vendita
  Motivazione
  Moduli Pronti
Collabora con Noi
  Forum
  Siti Amici
Downloads
  Contatti
  Chi Siamo
  ::| altro
 
  ::| glossario
Dizionario  dei Termini Economici
 
  ::| meteo
 
  ::| altro
 
 
 

Contratto di Agenzia: considerazioni preliminari e norme giuridiche

Lo strumento giuridico per assumere un agente e/o un rappresentante è il contratto di agenzia regolato negli articoli da 1742 a 1753 codice civile e dagli accordi collettivi.

Gli accordi economici collettivi

I rapporti che hanno origine dal contratto di agenzia o di rappresentanza di commercio sono regolati, dal punto di vista economico, dagli accordi economici collettivi, stipulati fra le as­sociazioni aderenti alle varie federazioni dell'industria e del commercio da una parte e le associazioni sindacali nazionali degli agenti e rap­presentanti di commercio dall'altra. Tali accordi regolano i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio e le ditte industriali e commerciali e artigiane siano esse ditte individuali o società. Gli agenti possono essere persone fisiche e società. Circa il valore giuridico e pratico degli accordi, basterà richiamare poche nozioni fondamentali. Gli accordi economici collettivi ed i contratti collettivi di lavoro, preval­gono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti. Gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che eser­citano la loro attività nel ramo di produzione regolato dagli accordi medesimi. L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo e delle norme equiparate, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata, nel senso che le norme sono obbligatorie non solo per le associazioni professionali inte­ressate, ma anche per tutti coloro che appartengono alle categorie regolate dalle norme medesime, siano o no iscritti nelle associazioni predette. In sintesi l'impresa preponente, osservando le specifiche normative, può utilizzare per la distribuzione dei propri beni e servizi l'opera di agenti. Questi as­sicurano la penetrazione in nuovi mercati e la competi­tività aziendale. Infatti si preoccupano della cura del­la clientela, dello studio delle condizioni di mercato, della solvibilità dei clienti, delle effettive prospettive di introduzione dei prodotti. E’ alla luce di tutti questi obblighi che l'Agente è impegnato contrattualmente.

CHI E' L'AGENTE

Quindi "è agente commerciale la persona che, in qualità d'intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, chiamata preponente, la vendita e/o l'acquisto di merci ovvero di trattate e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente". Non può essere agente di commercio: il rappresentante legale di società o assicurazioni, il socio abilitato ad impegnare altri soci, l'amministratore giudiziario, il curatore di fallimento, il liquidatore. La definizione di agente riafferma la qualità di intermediario indipendente dell'operatore ed indica l'incompatibilità con lo svolgimen­to di tale attività da parte di soggetti legati da vincoli societari, o da parte di persone alle quali sono state affidati incarichi giudiziari. Nella sostanza l'agente è e rimane un Promotore di Contratti, oppure se Rap­presentante porrà a conclusione gli stessi. Oggetto della sua attività sono le merci in acquisto od in vendita; si deve dare all'espressione "merci" un significato molto ampio tenuto conto che in Italia vi sono molti Agenti del campo pubblicitario che vendono spazi pubblicitari, o Agenti che trattano titoli atipici o più semplicemente procacciano abbonamenti alla Mandante che si interessa di informazioni. L'agente di commercio, quindi, promuove la conclusione di contratti fra la ditta ed i clienti senza avere la facoltà di concluderli, mentre, come vedremo, il rappresentante è autorizzato a concluderli. Si tratta di contratto del quale sono caratteristiche essenziali la stabilità degli impegni dei contraenti e l'onerosità dell'incarico. Il contratto è bilaterale perché l'agente o rappresentante assume l'obbligo di promuovere o concludere affari per conto della ditta, e questa si obbliga a corrispondere una retribuzione. L'incarico non deve essere occasionale; ove riguardasse un solo affare, il mandatario potrebbe essere mediatore o procuratore o anche semplicemente procacciatore d'affari, secondo la natura e le condizioni dell'incarico, ma non potrebbe assumere la fisionomia dell'a­gente di commercio o del rappresentante, che si delinea soltanto con la stabilità dell'incarico, non importa se per una durata più o meno lunga.

I doveri dell'Agente

Facciamo ora un cenno sugli obblighi dell'agente e del rappresentante, prima sugli obblighi in generale e poi su quelli specifici di promozione di contratti. Generalmente i principali obblighi dell'agente o rappresentante di commercio sono quelli di promuovere o concludere affari, quelli di fornire alla ditta le informazioni sulle condizioni di mercato nella zona affidatagli e sugli affari proposti o conclusi, quelli di non assumere in­carichi di altre ditte nella stessa zona e per lo stesso ramo d'affari, quella di trasmettere puntualmente alla ditta le proposte o le notizie riguardanti gli affari conclusi e trasmettere puntualmente un estratto conto, che indichi gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni stesse.
Altro dovere dell'agente o rappresentante è quello di adottare i provvedimenti necessari per cautelare gli interessi della ditta, ove sor­gano incidenti o contestazioni, quello di avvertire la ditta quando non sia in grado di eseguire l'incarico affidatogli, e quello di rispettare il termine di preavviso qualora si voglia rinunciare all'incarico.

Obbligo di promuovere e incrementare le vendite dei prodotti

Il più importante fra gli obblighi facenti capo all'a­gente è quello di promuovere e di incrementare le vendite per conto del proprio preponente. Tale obbligo è tacitamente connesso al contratto di agenzia. Non è però possibile individuare regole comuni che ne determinino l'ampiezza. Sotto questo profilo la regolamentazione del rapporto sarà rimessa alle volontà delle parti in sede di stesura del documento contrattuale. Tuttavia si può ricordare che non sempre è possibile disciplinare questa obbligazione in modo rigido e vincolante per l'agente. Il più delle volte un simile atteggiamento si porrebbe in contrasto con i caratteri di autonomia e di indipendenza propri dell'attività di questo soggetto. Di qui il rischio conseguente di vedersi riconosciuto, in luogo di un contratto d'agenzia, un rapporto di lavoro subordinato e di vedersi applicate le norme, assai più gravose per il preponente, proprie di quest'ultimo rapporto. Sul punto si tornerà più avanti. In ogni modo si deve ribadire che l'agente è tenuto, per la natura stessa del contratto d'agenzia, a promuovere ed incrementare le vendite per conto del preponente, quindi il mancato svolgimento dell'attività di promozione comporta quasi ovunque un inadempimento tale da consentire al preponente di chiedere il risarcimento dei danni, ed in determinati casi più gravi, la risoluzione del contratto. Pertanto per l'a­gente è essenziale l'incarico di promuovere gli affari (cod. civ. 1742). La sua funzione è così quella di un organo di collegamento tra corrispondenti lontani. L'agente suscita e conduce le trattative con l’ efficacia della sua presenza e dei rapporti personali; l'affare si concluderà poi direttamente fra la Casa e il cliente. Agente e Preponente devono collaborare, quindi, è interesse sia della casa che dell'agente arrivare ad una rapida e buona intesa, per acquisire stabilmente la clientela nella zona dell'agente e rifornirla dei prodotti venduti con soddisfazione di tutte e tre le parti: l'azienda, l'agente e la clientela. A questo fine la collaborazione con l'azienda è un presupposto indispensabile e l'agente ha anche la funzione di fare da cuscinetto tra la casa ed i clienti per il buon fine degli affari e per mantenere buone le relazioni con i clienti, che sono il suo patrimonio, oltre alla sua professionalità. Egli ha anche la convenienza di mantenere la migliore l'immagine della casa per cui lavora. I rapporti tra l'agente e la casa sono sanciti come detto formalmente da un contratto che sarà diverso per settore merceologico, se sarà dettagliato, e a seconda degli sviluppi dei rapporti sindacali, che sono in evoluzione.

La Tua opinione è importante!! Partecipa al Forum

 
::| Annunci pubblicitari