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AGENTI E RAPPRESENTANTI DEL COMMERCIO

Per esercitare l'attività di agente e rappresentante si deve presentare domanda di iscrizione all'apposito ruolo della Commissione provinciale presso la Camera di Commercio competente per territorio.
Nella domanda, oltre ai dati anagrafici, l'interessato deve dichiarare di:

  • essere cittadino italiano o di altro Stato della Cee o cittadino extra comunitario residente nello Stato italiano;

  • non svolgere attività di dipendente da persone,associazioni, enti pubblici o privati;

  • non essere iscritto al Ruolo degli agenti d'affari in mediazione;

possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti professionali:

  • aver superato con esito positivo l'apposito corso professionale;

  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale, o la laurea in materie commerciali e giuridiche;

  • aver prestato la propria opera per almeno un biennio negli ultimi cinque come venditore piazzista o dipendente addetto alle vendite;

  • essere iscritto o essere stato iscritto nel Ruolo agenti e rappresentanti.

Incompatibilità
L'agente e/o il rappresentante non può svolgere contemporaneamente alla propria attività un'altra attività per cui è necessaria l'iscrizione al ruolo dei mediatori, inoltre non può essere iscritto al ruolo dei mediatori e non può svolgere altra attività alle dipendenze di persone, associazioni od enti pubblici e privati.

Sanzioni
L'attività di agente e rappresentante non può essere svolta da coloro che non risultino iscritti all'apposito ruolo, chiunque contravviene a tale disposizione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.
Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo.

Attività escluse
Non sono soggetti all'iscrizione al ruolo:

  • agenti e rappresentanti in Italia che esercitano l'attività solo all'estero anche se con mandati di una ditta italiana;

  • agenti di assicurazione;

  • agenti immobiliari;

  • agenzie di pubblicità (rientrano invece nella disciplina degli agenti e rappresentanti gli agenti pubblicitari cioè le persone incaricate dalle stesse agenzie per promuovere o concludere contratti);

  • le agenzie di viaggi;

  • l'agente di un artista o comunque di un soggetto che non è imprenditore;

  • i procacciatori d'affari;

  • gli agenti marittimi.

Cancellazione
L'art. 7 della L. n. 204/1985 prevede la possibilità di cancellazione dell'agente/rappresentante dal ruolo nei casi di:

  • specifica richiesta del soggetto interessato;

  • interdizione o inabilitazione;

  • qualora venga a mancare uno dei requisiti sostanziali per l'iscrizione;

  • in caso di incompatibilità.

La commissione una volta sentito l'interessato provvede alla cancellazione del ruolo e a darne comunicazione allo stesso entro 15 giorni.
All'agente e/o rappresentante è data la possibilità di ricorrere contro la decisione della commissione entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione; il ricorso va presentato alla Commissione Centrale istituita presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

 

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