AGENTI E RAPPRESENTANTI DEL COMMERCIO
Per esercitare l'attività di agente e rappresentante si deve presentare domanda di iscrizione all'apposito ruolo della Commissione provinciale presso la Camera di Commercio competente per territorio.
Nella domanda, oltre ai dati anagrafici, l'interessato deve dichiarare di:
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essere cittadino italiano o di altro Stato della Cee o cittadino extra comunitario residente nello Stato italiano;
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non svolgere attività di dipendente da persone,associazioni, enti pubblici o privati;
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non essere iscritto al Ruolo degli agenti d'affari in mediazione;
possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti professionali:
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aver superato con esito positivo l'apposito corso professionale;
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aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale, o la laurea in materie commerciali e giuridiche;
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aver prestato la propria opera per almeno un biennio negli ultimi cinque come venditore piazzista o dipendente addetto alle vendite;
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essere iscritto o essere stato iscritto nel Ruolo agenti e rappresentanti.
Incompatibilità
L'agente e/o il rappresentante non può svolgere contemporaneamente alla propria attività un'altra attività per cui è necessaria l'iscrizione al ruolo dei mediatori, inoltre non può essere iscritto al ruolo dei mediatori e non può svolgere altra attività alle dipendenze di persone, associazioni od enti pubblici e privati.
Sanzioni
L'attività di agente e rappresentante non può essere svolta da coloro che non risultino iscritti all'apposito ruolo, chiunque contravviene a tale disposizione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.
Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo.
Attività escluse
Non sono soggetti all'iscrizione al ruolo:
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agenti e rappresentanti in Italia che esercitano l'attività solo all'estero anche se con mandati di una ditta italiana;
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agenti di assicurazione;
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agenti immobiliari;
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agenzie di pubblicità (rientrano invece nella disciplina degli agenti e rappresentanti gli agenti pubblicitari cioè le persone incaricate dalle stesse agenzie per promuovere o concludere contratti);
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le agenzie di viaggi;
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l'agente di un artista o comunque di un soggetto che non è imprenditore;
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i procacciatori d'affari;
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gli agenti marittimi.
Cancellazione
L'art. 7 della L. n. 204/1985 prevede la possibilità di cancellazione dell'agente/rappresentante dal ruolo nei casi di:
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specifica richiesta del soggetto interessato;
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interdizione o inabilitazione;
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qualora venga a mancare uno dei requisiti sostanziali per l'iscrizione;
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in caso di incompatibilità.
La commissione una volta sentito l'interessato provvede alla cancellazione del ruolo e a darne comunicazione allo stesso entro 15 giorni.
All'agente e/o rappresentante è data la possibilità di ricorrere contro la decisione della commissione entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione; il ricorso va presentato alla Commissione Centrale istituita presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
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