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Patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza è regolamentato dall’articolo 1751-bis del codice civile.
Il testo di tale articolo in poche righe prevede che:
Tale clausola per essere valida dovrà essere espressamente redatta nel contratto di agenzia, inoltre limita il patto di non concorrenza ai soli casi in cui l’ agente operi nella medesima zona, clientela e generi di beni o servizi per i quali era stato redatto il precedente mandato. Per cui tale patto di non concorrenza dovrà ritenersi nullo nel caso in cui l’agente di commercio opera con una nuova mandante in una zona più ampia o diversa di quella prevista dal precedente mandato o abbia una gamma di prodotti o servizi più ampia o diversa da quella che promuoveva durante il mandato precedente. Il patto di non concorrenza non potrà mai avere una durata superiore ai 2 anni, calcolata a partire dal giorno in cui è stato recesso il contratto.
Il patto di non concorrenza è una clausola facoltativa, quindi in occasione della stipula del contratto l’agente di commercio potrà non accettarla e farla cancellare dal mandato. Ovviamente, se per l’agente il patto di non concorrenza limita l’operatività, per le aziende questo patto rappresenta un rischio economico. Infatti, dal 1 giugno del 2001, grazie all’attuazione di una direttiva CEE, l’agente che accetta il patto di non concorrenza, qualora il contratto venisse recesso, dovrà essere indennizzato. L’ entità dell’ indennizzo varia a seconda degli accordi economici collettivi e del settore in cui si opera (commercio o industria), inoltre dipende dall’ammontare delle provvigioni percepite negli ultimi 5 anni e dalla durata del rapporto. Essa comunque, non potrà mai essere di natura provvigionale.
Molto spesso l’agente di commercio e la mandante trovano un accordo affinché il patto di non concorrenza stipulato non prenda atto, così facendo l’azienda evita il pagamento dell’indennità e l’agente resta libero di operare con altre aziende nel medesimo settore.
Ovviamente nel caso in cui l’agente abbia percepito l’indennità, ma prosegue l’ attività promuovendo beni o servizi di aziende concorrenti, potrà essere perseguito legalmente e obbligato a risarcire il danno all’azienda ex-mandante.
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