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NON PIU’ PENALIZZAZIONI PER GLI AGENTI PENSIONATI

 

Abolito il divieto di cumulo

Dal 1° gennaio 2009 gli agenti di commercio ancora in attività che percepiscono un assegno di pensione a seguito di ben determinati casi non avranno più riduzioni al proprio reddito da pensione per l’abolizione del divieto di cumulo.

Ma cosa significa divieto di cumulo?

Per le pensioni retributive significa che l’agente pensionato deve versare alle casse dell’Inps il minor importo fra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo (5.760 euro nel 2008) e il 30% del reddito conseguito come agente. Ad eseguire il doppio calcolo ci pensa l’Inps trattenendo l’importo che intacca l’assegno in minor misura. Con l’eliminazione del divieto di cumulo i pensionati di anzianità potranno contare dal 1° gennaio 2009 su maggior reddito, tanto più elevato tanto più alti sono i guadagni e gli importi della rendita. Chi ha per esempio, una pensione di 30.000 euro e un reddito di lavoro autonomo di 25.000 euro recupera 7.272 euro all’anno (30.000 – 5.750 = 24.240 x 30% = 7.272).

Maggiormente avvantaggiati sono i redditi da pensioni contributive in quanto il pensionato con meno di 63 anni di età ci rimette il 50% della quota eccedente il trattamento minimo dell’Inps.

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