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DETRAIBILE L'IVA SU ALBERGHI E RISTORANTI

 

La recente "Manovra Fiscale d'Estate" (D.L. n. 112/2008 convertito in legge il 5/8/2008) ha previsto che dal 1.9.2008 sarà detraibile l'Iva relativa alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, qualora inerenti all'attività di impresa esercitata.

Al fine di "compensare" tale modifica (resasi necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria), è stato introdotto anche un regime di parziale indeducibilità delle corrispondenti spese nella determinazione del reddito d'impresa: dal 1.1.2009, tali spese saranno deducibili nella misura del 75% e non più del 100%.

Le spese per "prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande" di cui trattasi sono quelle diverse dalle "spese di rappresentanza": la novità fiscale in argomento si applica, in pratica, ai pasti consumati o alle prestazioni alberghiere fruite dal singolo agente (ad esempio la spesa per un coperto al ristorante) per causa di lavoro; non si applica, invece, ai pasti o alle prestazioni alberghiere pagati dall'agente a potenziali clienti o fornitori (le c.d. "spese di rappresentanza").

Pertanto, qualora la spesa per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sia inerente all'attività d'impresa, affinchè la relativa Iva possa essere detratta, l'agente dovrà sempre richiedere la fattura al momento del pagamento della prestazione al ristoratore o albergatore: in caso diverso, ovvero di rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale "integrato", l'Iva non potrà essere detratta (sarà comunque deducibile il relativo costo).

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