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Quando deve essere erogata l’ indennità suppletiva di clientela
L' indennità suppletiva di clientela è un particolare istituto di natura "indennitaria/risarcitoria" contrattualmente stabilito per i casi di risoluzione del rapporto non dipendente dalla volontà del agente rappresentante. Detto in altre parole di norma la stessa scatta quando è la casa mandante a prendere l'iniziativa.
Tenuto conto delle disposizioni contrattuali (AEC) vigenti nei vari settori, 1' indennità suppletiva di clientela è prevista :
quando il contratto a tempo indeterminato si risolve ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente rappresentante;
quando le dimissioni dell'agente rappresentate sono conseguenti a sua invalidità permanente, sempreché il rapporto sia in essere da un certo periodo (in genere da almeno un anno);
quando le dimissioni dell'agente rappresentante sono dovute al conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco (anche qui può essere fissato un periodo minimo di rapporto);
per decesso dell'agente rappresentante, sempreché il rapporto sia in atto da almeno 1 anno.
In caso di decesso l'indennità sarà erogata agli eredi legittimi o testamentari come previsto dall'art 1751 C.C.
Naturalmente l’ indennità di clientela è a completo onere della casa mandante che dovrà erogarla in aggiunta all’altra indennità di risoluzione rapporto (FIRR).
Sotto l'aspetto operativo l’ indennità di clientela si concretizza sotto forma di aliquota percentuale differenziata per scaglioni sia di anni di rapporto, sia di provvigione.
L' indennità va applicata su tutte le provvigioni erogate a far data 1975 per l’ industria e l’ industria API, dal 1977 per commercio e dal 1984 per l’ artigianato.
E' prevista solamente nei contratti a tempo indeterminato, però ai fini della stessa sono considerati tali anche i contratti a termine rinnovati o prorogati.
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