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Quali sono i limiti del divieto di concorrenza?

 

Stante la particolare natura fiduciaria insita nel rapporto di agenzia, è abbastanza ovvio che sull'agente o sul rappresentante ricada il "divieto di concorrenza".
Detto in altre parole, poiché tra la casa mandante e gli agenti è in essere una forma di reciproca collaborazione, per ambedue vige il divieto della concorrenza .
Poiché esperienza insegna che sulla materia esistono dubbi e perplessità, qui si richiamano gli aspetti a carico dell'agente e rappresentante.
Una scelta ben precisa sul divieto di concorrenza la si ha, intanto, al momento dell'instaurazione del rapporto quando viene stabilito se trattasi di agente monomandatario o plurimandatario.

Infatti in caso di monomandatario, lo stesso è in esclusiva e quindi non potrà comunque e assolutamente avere altre case mandanti, anche se di tutt'altri articoli e di ben diversi settori.
Detto in altre parole con quel tipo di rapporto l'interes­sato deve operare esclusivamente per la ditta per cui si è impegnato.
Leggermente diverso e più elastico il discorso relativo al plurimandatario, il quale non essendo in esclusiva può benissimo rappresentare più ditte.
Per il carattere fiduciario richiamato in premessa, fermo restando che non dovrà operare in concorrenza con l'azienda che rappresenta.
L'esperienza giornaliera insegna che spesso si pone il problema di se e quali siano i limiti di tale divieto.
Secondo disposizioni contrattuali la concorrenza viene di fatto esclusa quando l'agente tratti generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore di uso siano diversi e infungibili tra di loro.
Sulla base di tale precisazione si può dire che in linea di massima non si potrà parlare di concorrenza nel caso di borse di coccodrillo e borse comuni di materiale sintetico in quanto per foggia, destinazione e valore di uso son ben differenti tra di loro.
Stesso discorso per un abito da boutique e uno da mercatino, oppure tra valige e portafogli.
Diverso, invece, se l’ agente cura un solo di tali prodotti, di fatto tralasciando l'altro, in tal caso venendo meno ai suo obblighi generali.
Rammentiamo infine che la fedeltà e il divieto di concorrenza sono tipiche del rapporto di agenzia che, come detto, è di natura fiduciaria.
Tali caratteristiche non sono presenti in altri rapporti e/o figure dell'intermediazione ( come nel procacciatore di affari che persegue un interes­se suo proprio).

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