Agenti e Rappresentanti alcune distinzioni


Ci sono alcune distinzioni tra agente e rappresentante, o meglio, agente con rappresentanza e agente senza rappresentanza.

AGENTE CON RAPPRESENTANZA

L’agente può avere l’incarico di concludere accordi e contratti in nome della Casa cioè può essere munito di rappresentanza (cod. civ. 1752); in questo caso assume la veste di agente con rappresentanza o rappresentante di commercio. L’agente rappresentante vincola la Casa nei limiti della sua procura, e le responsabilità reciproche della Casa, del rappresentante e dei terzi sono disciplinate anche dalle regole sulla rappresentanza (cod. civ. 1387). Quindi praticamente, la differenza fra agente e rappresentante consiste nel fatto che il secondo, può firmare in nome della casa, nei limiti risultanti dalla procura stessa, e può vincolare la Casa. La procura può essere necessaria ai fini della liquidazione degli affari e particolarmente degli incassi: all’agente munito di procura si conferisce la facoltà di quietanzare delle fatture. D’altronde si deve ricordare che oltre alla rappresentanza vera e propria prevista dall’arti­colo 1752 sopra citato, la quale deve essere espressamente conferita dal preponente, l’agente ha una rappresentanza ex legge, nei confronti del preponente, limitatamente ad alcune attribuzioni. L’art. 1745 nel primo comma dispone, infatti, contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono valida­mente fatti all’agente. Così pure questi può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo (art. 1745 secondo comma). Qualunque altro potere rappresentativo deve risultare dal contratto: così la facoltà di riscuotere i crediti del preponente e l’altra di concedere sconti o dilazioni (art. 1744). Ben s’intende che questi limitati poteri di rappresentanza attiva e passiva so­no dalla legge attribuiti all’agente in relazione agli affari da lui promossi.

AGENTI SENZA RAPPRESENTANZA

L’agente può essere sfornito del potere di rappresentanza. Su questa situazione è opportuno soffermarsi sottolineando anzitutto che il suo operato può in certi casi essere vincolante per la Casa. Questo avviene ad esempio quando tale agente munito di un campionario e di un listino prezzi, fa ad un possibile compratore un’offerta, secondo le circostanze, può valere come proposta (cod. civ. 1336), e quando il cliente l’ha accettata, il contratto e concluso (cod. civ. 1326). Non operano qui i poteri dell’agente, ma le regole generali sulla formazione dei contratti, e cioè il meccanismo della proposta e dell’accettazione. La clausola di stile “salvo approvazione della Casa” o altra cosa con­simile, solitamente stampata nei formulari per la raccolta degli ordini, non vale per se sola a impedire che l’agente impegni definitivamente la Casa, perché tale clausola è fra quelle che non hanno effetto se non specificatamente approvate per iscritto (cod. civ. 1341). Chi volesse evitare questa conseguenza potrebbe dare al documento nel quale l’agente raccoglie l’ordine del cliente, anziché la forma di copia di commissione, quella di proposta di commissione.

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