L’agente con deposito
Il suo contratto – I suoi compiti
Nella realtà odierna la distribuzione dei beni/servizi, sono di particolare importanza strategica ed operativa, e questo vale senz’altro sia per l’agente che per la casa preponente. In questa prospettiva anche il Codice Civile prevede che l’agente di commercio venga messo in condizione, una volta concluso il contralto, di procedere alla consegna delle relative merci nel modo migliore e nel più breve tempo possibile. Ovvero il Codice, anche se non lo si dice espressamente, da particolare rilevanza a quella funzione che in termini di marketing si definisce come logistica. E questo avviene da un punto di vista giuridico con la stipulazione fra preponente ed agente di un contratto “di deposito” (art. da 1766 a 1782 C.C.) che si aggiunge al rapporto principale avente ad oggetto il contratto di agenzia. La logistica sistematicamente si può definire come la disponibilità del prodotto in quantità adeguate, nel posto giusto al momento giusto. Si tratta, quindi, di tutte quelle attività che riguardano l’order processing, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci, il controllo delle scorte, la gestione dei magazzini, i costi di trasporto e di consegna della merce ai clienti. Per i beni durevoli la logistica si preoccupa anche del rifornimento dei pezzi di ricambio per assicurare il buon funzionamento del prodotto durante la sua vita. Si offrono così utilità di tempo, di luogo, di spazio anche per l’agente. Con una esatta politica logistica si sintonizzano a vantaggio dell’impresa preponente, i tempi di produzione con quelli del consumo, curati quest’ultimi dall’attività degli agenti. Si evitano così insufficienze e disfunzioni che andrebbero a danno del volume degli scambi e dell’immagine dell’impresa e recherebbero danno anche all’attività dell’agente e che potrebbero portare ad adempimenti.
La normativa
Vediamo ora la normativa che regola la posizione dell’agente e del rappresentante con deposito. Tra il preponente e l’agente o rappresentante può essere stabilito, in aggiunta al rapporto principale, un contratto di «deposito» (disciplinato dagli art. da 1766 a 1782 C.C.) qualora la ditta preponente ritenga opportuno tenere delle merci in deposito presso l’agente o il rappresentante per accelerare le consegne ai clienti (in buona sostanza, l’esistenza di un contratto di agenzia o di rappresentanza è la «causa» che induce le parti a concludere un contratto di deposito). In tali casi:
– l’agente ed il rappresentante debbono custodire le merci depositate con la normale diligenza del buon padre di famiglia, adottando le cautele necessarie ad evitarne la perdita o il deterioramento;
– l’agente ed il rappresentante non possono, senza il consenso del preponente, servirsi delle cose ricevute in deposito o affidarle in deposito ad altri;
– l’agente ed il rappresentante debbono immediatamente informare la ditta preponente di eventuali rivendicazioni da parie di terzi della proprietà delle merci ricevute in deposito.
Il preponente, dal canto suo, deve (in base all’art. 1781 C.C.) rimborsare all’agente o al rappresentante le spese sostenute per conservare le cose avute in deposito e risarcirli dei danni e delle perdite che da tale deposito possono derivar loro. La legge (art. 1767 C.C.) presume che il contratto di deposito sia a titolo gratuito, ma, quando viene stipulato in connessione ad un rapporto di agenzia o di rappresentanza, normalmente avviene che il preponente corrisponda all’agente o al rappresentante uno specifico compenso, distinto dalle provvigioni relative alla loro attività. È appena da aggiungere che, pur se il contratto di agenzia o rappresentanza e quello di deposito sono stipulati contestualmente e persino contenuti in uno stesso atto, il primo rapporto è indipendente dal secondo (nel senso che il venir meno del contratto di deposito non determina l’automatica risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza), mentre il secondo dipende dal primo (nel senso che, una volta risolto il contratto di agenzia o di rappresentanza, viene meno, salva la diversa volontà delle parti, la causa essenziale stessa del connesso contratto di deposito).
Considerazioni operative
Circa la figura dell’agente con deposito ci si può brevemente intrattenere su alcuni argomenti quali i costi del deposito, livello del servizio/deposito, i vantaggi economici e commerciali per la casa preponente e per la clientela di trattare con un agente con deposito e la responsabilità dell’agente con deposito per inadempimenti dello stesso.
I costi
I costi per il deposito possono essere elevati. A questi però si contrappone per l’agente e per l’impresa preponente la possibilità di ottenere dei risparmi nei costi di trasporto e di stoccaggio della merce, progettando dei contenitori e standardizzando le unità di consegna, definendo in modo appropriato la natura e le tipologie di imballo. Spesso, si progettano imballi ad hoc per venire facilmente sballati o, nel caso di esposizione della merce in negozi organizzali con vendita a self service, per funzionare come supporto, migliorando il livello di servizio al cliente, riducendo gli oneri sia di sballo della merce, sia inerenti alle scaffalature, che altrimenti si renderebbero necessarie per l’esposizione dei prodotti. A fronte di questi maggiori costi sta comunque il rilevante contributo che l’informatica fornisce tanto per l’analisi delle situazioni, quanto per lo svolgimento delle attività di consegna, riducendo i tempi e gli oneri dell’attività stessa e consentendo un più stretto controllo delle scorte dei prodotti. Inoltre si deve sottolineare che la valutazione in termini di costi e di prestazioni del sistema non va limitata alla valutazione di ciò che è sotto diretto controllo dell’impresa industriale, ma va estesa agli altri intermediari che consentono all’impresa di far affluire i prodotti fino al consumatore o utilizzatore finale. Il problema si sostanzia quindi in un bilanciamento tra le esigenze della clientela (convenienza in termini di prezzo, tempi e modi di consegna, consegne più rapide) e i costi che questa funzione genera. Su questo punto dovranno concedere agente e casa preponente, ad entrambi poi spetterà l’onere di definire i livelli di servizio che si desiderano per i clienti e perciò le condizioni, i termini di consegna, ecc.
Il livello del servizio
Per l’impresa preponente e l’agente è essenziale conoscere il livello del servizio che viene assicurato dall’esistenza dì un deposito gestito dall’agente. In proposito possono aversi due problemi, il primo consiste nell’identificazione del livello che deve essere garantito al cliente in relazione alle sue esigenze, tenendo conto di quello fornito dai concorrenti che operano nello stesso segmento di mercato. Un secondo problema consiste nell’individuare una serie di soluzioni percorribili da parte dell’impresa e dell’agente e nel sottoporre tali soluzioni al giudizio del consumatore, in modo da scegliere quella che realizza il massimo di convenienza per entrambi. Ovviamente, la definizione di livello di servizio potrà risultare diversa per differenti prodotti, mercati e clienti.
Le opportunità di vendita
Per l’impresa preponente il poter disporre di un agente con deposito è positivo in quanto anche se costituisce un costo, rappresenta una opportunità di vendita sia perché permette di ottenere maggiori consensi da parte del mercato, sia perché offre la possibilità di negoziare delle maggiorazioni di prezzo in relazione alla fornitura di particolari servizi logistici. L’impresa e l’agente volendo personalizzare la loro azione di mercato nei confronti dei clienti devono tendere sempre più ad adattare i servizi e i prezzi ai diversi prodotti e clienti. Inoltre, negoziando le condizioni di consegna con i clienti e gli intermediari, è possibile ottenere elevati risparmi di costo e quindi praticare prezzi complessivi più ridotti.
Possibili inadempimenti e conseguenze giuridiche
Quindi in sintesi per l’agente poter disporre di un deposito delle merci e dei prodotti che tratta è un vantaggio che però presenta per lui anche degli obblighi che vanno soddisfatti. Ne segue che giuridicamente l’inadempimento agli obblighi da eventuali rapporti di deposito può dar luogo alla loro risoluzione ed al conseguente risarcimento del danno, estendendosi fino a travolgere il contratto di agenzia o di rappresentanza, ciò accade soltanto nel particolare caso in cui il contratto di deposito debba esser considerato elemento essenziale e determinante del rapporto di agenzia o di rappresentanza cui inerisce. Si consiglia, quindi, all’agente la massima attenzione e di esaminare se il contratto di deposito costituisce elemento essenziale del rapporto di agenzia. D’altronde ricordiamo che essendo il contratto di agenzia o di rappresentanza a «prestazioni corrispettive», anche il preponente ha precisi obblighi verso l’agente o il rappresentante, questi vanno dal pagamento esatto e puntuale delle provvigioni e delle altre indennità dovute all’assolvimento di taluni obblighi previdenziali, dal fornire le istruzioni utili per il migliore assolvimento dell’incarico al rimborsare le spese e le perdite derivanti dal deposito di proprie merci presso l’agente o il rappresentante.
Agente di distribuzione
A questo punto conviene richiamare la figura dell’ agente di distribuzione. Questo costituisce un tipo di intermediario indipendente in genere organizzato in strutture di più grandi dimensioni. Essendo una struttura specializzata, ha la possibilità di agire come un centro di vendita decentrato di un’impresa industriale e consente di fornire quantità crescenti di servizi. L’ agente di distribuzione opera in genere su territori abbastanza vasti, ha la possibilità di collocare l’intera produzione dell’ impresa e si preoccupa pertanto di organizzare la distribuzione. Questa è una forma che si sta affermando sempre più per la vendita di libri, di beni destinali alla produzione, ecc. In sostanza, come già accennato, questo tipo di agente agisce come l’ufficio marketing di una azienda industriale. Questi operatori offrono in genere una quantità di servizi maggiore di qualunque altro tipo di intermediario commerciale ed hanno un più ampio potere di controllo e di influenza sul programma di marketing delle aziende per conto delle quali operano. Normalmente un’azienda industriale utilizza un solo agente di distribuzione per collocare sul mercato l’intera sua produzione.