Un’idea che sta prendendo piega negli ultimi anni in fatto di viaggi, è quella dei locali adibiti ad affittacamere: locali decisamente più competitivi a livello di prezzo per chi ne farà uso – rispetto ai classici hotel – e molto simili ad agriturismi e bed and breakfast, con alcune differenze.
Intanto questo tipo di attività non sempre prevede la somministrazione di alimenti, e per questo motivo è necessario richiedere al Comune eventuale annotazione di licenza, chiaramente nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni igienico sanitarie – molti comuni, infatti, permettono la somministrazione di alimenti e bevande a patto che essi siano già confezionati e non preparati dal proprietario del locale: in tal caso, infatti, servirebbe una vera e propria licenza per uso alimentare, che chiaramente prevede anche un diverso iter burocratico da seguire.
L’affittacamere, poi, è una struttura composta da non più di sei camere e non più di 12 posti letto, i quali vanno posizionati al massimo all’interno di due appartamenti, ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, e chiaramente dotati di tutti gli impianti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le civili abitazioni dal locale Regolamento Edilizio comunale.
Diversi tipi di affittacamere:
Attualmente è possibile disporre di due tipi diversi di affittacamere, in base alle proprie esigenze ed alle proprie necessità (nonché al budget di cui si dispone).
Esistono infatti gli affittacamere professionali e gli affittacamere non professionali: la prima tipologia rappresenta titolari di attività di affittacamere che non risiedono nell’appartamento, mentre la seconda indica coloro che esercitano l’attività nella casa di propria residenza e domicilio, e che sono esonerati, oltre che dall’iscrizione nella sezione del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), anche dalla presentazione della dichiarazione dei prezzi.
Dal punto di vista burocratico, per avviare un’attività di questo tipo è necessario presentare al Comune in cui avrà sede la suddetta attività, una denuncia di inizio di attività (DIA), anche utilizzando i moduli prestampati predisposti dai Comuni.
All’interno di questa denuncia vanno inseriti:
· le generalità del titolare dell’attività;
· il numero e ubicazione dei vani destinati all’attività ricettiva;
· il numero dei posti letto;
· i servizi igienici a disposizione degli ospiti;
· gli eventuali servizi accessori offerti all’utenza.
Una volta presentata la denuncia compilata in ogni sua parte, bisogna attendere che il Comune effettui le dovute verifiche riguardo l’esistenza dei requisiti soggettivi del titolare e della fondatezza delle caratteristiche funzionali dei locali e dei requisiti igienico-sanitari: questi accertamenti avverranno per mezzo di sopralluoghi da parte di personale qualificato e di agenti abilitati oppure con l’acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dall’interessato e controfirmata da un tecnico abilitato attestante la conformità delle strutture e dell’impiantistica.
Qualora l’affittacamere sia di tipo professionale – ovvero diverso dalla residenza del titolare – è necessario presentare i prezzi attraverso una denuncia al Comune: qualora manchi questa denuncia, vige l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati: i prezzi vanno poi presentati su bacheca all’interno del locale stesso, ed eventualmente affissi in ogni camera, sempre in modo perfettamente visibile, in un cartellino che indichi il prezzo massimo del pernottamento e degli eventuali servizi offerti nell’anno in corso.
Tra questi servizi, ricordiamo: fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento, nonché cambio di lenzuola e pulizia ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana. Inoltre, le camere da letto – sempre comodamente accessibili e nel rispetto della privacy di altri “ospiti”, quindi non direttamente collegate ad altre camere private – devono essere arredate, oltre che da un letto, da una sedia o sgabello per persona, un armadio, un cestino rifiuti e un tavolo.
Inoltre, la destinazione d’uso dei locali – i quali, ricordiamo ancora una volta, devono rispettare le norme igienico-sanitarie previste per le abitazioni – deve essere compatibile con l’attività di struttura ricettiva/affittacamere e non può essere modificata ai fini urbanistici.
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